Trib. Potenza, sentenza 29/02/2024, n. 369

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 29/02/2024, n. 369
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 369
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo

N. 2838/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2838 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11 gennaio 2024 con termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt.
617 c. 2 c.p.c.
– fase di merito
TRA
AN AL, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Senatore, come da mandato in atti,
ATTORE OPPONENTE
E
IO AN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Ievolella e
NT Beatrice, come da mandato in atti,
CONVENUTO OPPOSTO
UNICREDIT S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Coluzzi, come da mandato in atti,
TERZO PIGNORATO
CONCLUSIONI
I procuratoti dell'attore e del terzo pignorato hanno concluso come da atti e verbali di causa, e comparsa depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2015 TA SO ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di improcedibilità del 20.11.2015, comunicata in data 25.12.2015 emessa nell'esecuzione presso terzi n. R.G.E. 1748/2014 promossa da
TA SO per i seguenti motivi: legittimità della procedura di pignoramento delle azioni detenute dal terzo in conto deposito, eseguita nelle forme dell'art. 543 c.p.c., e non veridicità della dichiarazione negativa resa dal terzo.
Con provvedimento del 14.06.2016 il G.E. ha rigettato l'opposizione, e concesso termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.


Con atto di citazione notificato il 16.08.20216 TA ha introdotto il giudizio di merito.
Si è costituito in giudizio il debitore DA NT, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza a luogo del Tribunale di Roma quale sede centrale dell'istituto di credito, e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio il terzo DI, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del DA, in quanto “Nell'espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto
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