Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7026/2014 R.G., Oggetto: Altri contratti atipici
proposta da
IX s.r.l. (02518520834), difesa dagli avv.ti Letterio Arena e Antonio Arena,
– attrice contro
ST EN ([...]), difeso dall'avv. Vito Alberto
Calabrese,
– convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La IX s.r.l. esercitava (esercita) attività alberghiera gestendo, tra gli altri, gli hotel IS (in Taormina), Antares-Olimpo (in Letojanni) e Caesar Palace (in Giardini
Naxos).
EN IG, qualificandosi come direttore artistico di un «non meglio precisato Bellini Festival», con un messaggio di posta elettronica, in data 22.5.2012, aveva chiesto se fossero disponibili camere nell'hotel Antares.
Dopo una trattativa, tramite di posta elettronica, le parti convenivano la collocazione degli orchestrali dapprima nell'hotel Caesar Palace, dotato di sala per prove
d'orchestra, e a seguire negli hotel IS e Antares-Olimpo.
Il IG rappresentava, tramite messaggio di posta elettronica, che avrebbe informato una «non meglio precisata Fondazione» per la «conferma» della prenotazione
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e, personalmente, ai responsabili di due degli hotel, precisava che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla “Fondazione Festival Euro Mediterraneo” (di Roma).
Veniva pagato il 30% del corrispettivo totale in via anticipata, per l'importo di euro
20.000,00, mentre restava insoluto il saldo di euro 39.600,90.
La “Fondazione Festiva Euro Mediterraneo” risultava, in esito a ricerche, inesistente, tanto che alla notificazione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della stessa non seguiva il pagamento.
Esposti tali fatti e sostenendo che dell'obbligazione di pagare il corrispettivo avrebbe dovuto rispondere il soggetto con cui erano state pattuite le prenotazioni, la
IX ha convenuto il IG chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 39.600,90.
EN IG, costituitosi, ha resistito, sollevando eccezioni preliminari (di giudicato, in relazione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Fondazione, e di proprio difetto di legittimazione passiva) e contestando la fondatezza della pretesa.
Le eccezioni preliminari sono inammissibili e infondate.
L'eccezione di giudicato è stata sollevata sul presupposto che la IX aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, il n. 240/2012, emesso il 20 dicembre 2012, dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, nei confronti della Fondazione Festival Euro
Mediterraneo, per il pagamento della stessa somma (euro 39.600,90) e sullo stesso titolo
(mancato pagamento del corrispettivo preteso per la fornitura del servizio alberghiero).
È incontestata la circostanza che il decreto ingiuntivo non fosse stato oggetto di opposizione, acquisendo così efficacia di giudicato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio» (Cass. n.
28318/17).
L'art. 2909 c.c. dispone che «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
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Si evince, già dal tenore letterale dell'articolo, che l'efficacia del giudicato è circoscritta, sul piano soggettivo, alle parti o ai loro eredi o aventi causa.
Non si estende, questa efficacia, ai terzi.
E infatti, la giurisprudenza afferma – con indirizzo consolidato – che
«l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi», rispetto ai quali può spiegare una «efficacia riflessa»,
«quale affermazione obiettiva di verità» (Cass. n. 24558/15).
Ne deriva che l'efficacia di giudicato acquisita dal decreto ingiuntivo non opposto non opera e non è estensibile nei confronti dell'attuale convenuto, estraneo al procedimento monitorio e non destinatario dell'intimazione di pagamento.
È irrilevante, al fine considerato, che il IG sia debitore in solido o debitore in proprio.
Nemmeno un condebitore solidale subirebbe gli effetti di una pronuncia emessa in una causa che abbia visto, come parti, un altro condebitore e il creditore (cfr. Cass. n.
1890/65).
A maggior ragione non lo subirebbe un debitore in proprio.
Non è ravvisabile una nullità dell'atto di citazione per omessa o insufficiente indicazione dell'oggetto delle domande e dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fondano le domande.
L'oggetto delle domande è indicato specificamente nel corrispettivo dovuto per la prestazione di servizi alberghieri, nei tipi e nelle quantità esposti e riportati nella documentazione prodotta.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che «la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva» (Cass. n. 20294/14).
I fatti su cui si fondano le domande sono descritti con precisione e individuati nelle vicende della contrattazione intervenuta tra la società attrice (o suoi mandatari o responsabili) e il convenuto.
Gli elementi di diritto che sostengono le pretese sono da individuarsi nella (asserita)
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esistenza di una obbligazione che il IG avrebbe assunto o di cui dovrebbe rispondere per avere lo stesso «richiesto» la fornitura dei servizi alberghieri, senza che
l'assunzione dell'obbligazione da parte della Fondazione Festival Euro Mediterraneo lo abbia liberato, o derivata da un «danno» causato da un artificio e un raggiro (pag. 5 dell'atto di citazione).
L'assenza di riferimenti normativi non integra un vizio di nullità della citazione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva è inammissibile.
Nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata, il convenuto ha sollevato la detta eccezione non per se stesso, ma riferendola, letteralmente, ai «legittimi destinatari delle pretese», da identificarsi, nei suoi assunti, nei diretti fruitori dei servizi alberghieri erogati, che avrebbero potuto eccepire la
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