Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2024, n. 861

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2024, n. 861
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 861
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1833 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili, vertente
T R A
( C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Ruggiano, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I
n. 22, come da mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Ogliastro Controparte_1 C.F._2
Cilento alla via S. Leonardo n. 54 presso lo studio dell'avv. Arnaldo Miglino, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;

RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;

INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7/5/2024, da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
1
Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in data 14/8/1986 in Cicerale, che dalla predetta unione erano nate Controparte_1 Per_1
(2/9/1987) e (9/4/1991) - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare Per_2 con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo più ripresa la convivenza dal momento della separazione, di cui alla sentenza n. 127/2009 del Tribunale di
Vallo della Lucania. Il ricorrente chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata ad entrambi i coniugi, essendo venute meno le condizioni che legittimavano l'assegnazione
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