Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2701
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Testo completo
N. R.G. 3847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C Pito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. R B Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3847/2023 tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. A Parte_1 C.F._1
A;
- ATTORE
E
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Ferro Carolina;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto,
pagina 1 di 4
accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza irrevocabile n. 1513 del 27/11/2012.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La figlia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C Pito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. R B Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3847/2023 tra:
(c.f.: ), difeso dall'Avv. A Parte_1 C.F._1
A;
- ATTORE
E
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Ferro Carolina;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto,
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accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza irrevocabile n. 1513 del 27/11/2012.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
La figlia
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