Trib. Forli, sentenza 27/03/2024, n. 269
Sentenza
27 marzo 2024
Sentenza
27 marzo 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 3187/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott.ssa Anna ORLANDI Giudice dott. Marco MAZZOCCO Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 3187/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, assunto in decisione con ordinanza ex art. 127-ter co. 3° c.p.c. del 19/03/2024 e promosso da nato a [...] il [...], c.f. , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. BRUMANA FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA BORFURO
9 BERGAMO presso lo studio dell'avv. BRUMANA FEDERICA
e nata a [...] il [...], c.f. con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. CALBI VALENTINA elettivamente domiciliata in CORSO V.
EMANUELE 1 RASSINA presso lo studio dell'avv. CALBI VALENTINA
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale
1
vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti in ricorso depositato il 01/12/2023 e confermata con note di trattazione scritta depositate il 10/3/2024 per l'udienza del 19/03/2024;
considerato che
, in base al nuovo art. 127-ter c.p.c. [introdotto dall'art. 3, co. 10° lett. b),
d.lgs. n° 149/2022, disposizione che ai sensi del successivo art. 35 co. 2° ha effetto “a decorrere dal 1° gennaio 2023”], il Giudice può sostituire l'udienza – anche se precedentemente fissata e sempre che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del Giudice – con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che è pervenuta comunicazione con la quale le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre
1970 n° 898 e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale
(avvenuta il 23 novembre 2022) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 30/11/2022;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 20 Settembre 2006), (il 15 Per_1 Per_2
Febbraio 2011) e (il 29 Gennaio 2013);
Per_3
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 7/12/2023;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle