Trib. Taranto, sentenza 24/05/2024, n. 1344

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 24/05/2024, n. 1344
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1344
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

R. G. n° 2647/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. C M, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:

Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M P – Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. C S - Convenuta -
OGGETTO: “PAGAMENTO SOMME
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 aprile 2022 chiese Parte_1 condannarsi la convenuta al pagamento a suo favore della somma di
€.3.088,oo (oltre accessori), deducendo che tale importo era stato illegittimamente decurtato (sotto la voce “trattenute varie”) dal totale complessivamente dovuto a titolo di TFR (in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 1° ottobre 2019 sino al 19 novembre 2021).
La si è ritualmente costituita eccependo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del TRIBUNALE DI TARANTO e, nel merito, deducendo
l'infondatezza della domanda, sostenendo la legittimità della trattenuta a titolo di risarcimento di un danno che il lavoratore avrebbe cagionato al precedente datore di lavoro (« ), il quale l'avrebbe ad essa addebitata in Parte_2 seguito alla cessione del contratto di lavoro.
1
Sentenza R.G. n° 2647/22
Acquisita
la documentazione prodotta, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*************
Preliminarmente, ritiene il TRIBUNALE che sia inaccoglibile l'eccezione di incompetenza per territorio del TRIBUNALE DI TARANTO, sì come formulata dalla parte convenuta.
E' pacifico invero che il ricorrente rendeva le sue prestazioni lavorative presso la sede operativa della committente « in Taranto, dovendosi Org_1 quindi fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: «In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile
l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore» (sic CASS. LAV.
7 SETTEMBRE 2023 N° 26081).
Del resto, in linea generale, la SUPREMA CORTE ha condivisibilmente chiarito che: «In tema di controversie di lavoro, ai fini della determinazione della competenza per territorio, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa» (sic ex plurimis CASS. LAV. 5 LUGLIO 2023 N° 19023);
ed altresì che: «In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro, ai fini dell'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il lavoratore alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 413, comma 2,
c.p.c., non opera il limite temporale previsto dal
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