Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 80

TRIB Foggia
Sentenza
10 gennaio 2025
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Sentenza
10 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 80
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 80
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 10.01.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 8556/2024 R.G.L, cui viene riunita ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. la causa iscritta al n. 8557/2024 vertente
TRA
RN RO e NE IT rappresentate e difese dall' avv. Marco Dibitonto
RICORRENTI
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA PUGLIA- UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA, IN
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.07.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con distinti ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di docenti, per diversi anni scolastici, in forza di contratti di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, presso vari Istituti Scolastici.
Precisamente la ricorrente RN RO ha esposto di aver insegnato presso l'I.C. "Di Vittorio-
Padre Pio" di Cerignola nell'anno scolastico 2023/2024, dal 21.09.2023 al 30.06.2024, e di insegnare,


presso il medesimo istituto anche nel corrente anno scolastico 2024/2025, dal 13.09.2024 al
30.06.2025.
Quanto alla ricorrente ZZ IT ha dedotto di aver prestato servizio come docente nell'anno scolastico 2023/2024, dal 1.09.2023 al 30.06.2024, presso l'I.C. “San Giovanni Bosco" di
Manfredonia, e di essere attualmente in servizio nel corrente anno scolastico 2024/2025, a far data dal 13.09.2024 fino al 30.06.2025, presso l'I.C. "Don Milani Uno + Maiorano” di Manfredonia.
Le ricorrenti hanno censurato l'operato del Ministero dell'Istruzione e del Merito laddove non ha erogato, per i suddetti periodi di lavoro, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta EN) riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" - D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part- time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di accertare e dichiarare il loro diritto all'ottenimento del beneficio della Carta EN per gli anni scolastici indicati nei ricorsi e, per l'effetto, condannare il
Ministero dell'Istruzione e del Merito all'erogazione del relativo bonus economico corrispondente ad euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui hanno lavorato, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla refusione delle spese di lite da distrarsi.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolarità della notifica di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi, non si è costituito in giudizio.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta delle cause ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa loro riunione, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
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Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'importo nominale di euro 500,00 annui, istituita della legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121 e seguenti.
Nel merito le domande attoree sono fondate e devono essere accolte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, Il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)".
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione",
prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
0 a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli
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