Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7551
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., in data 12.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 14606/2023;
promossa da , rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Salvato Giannattasio;
contro Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] non costituito;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.7.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nei i periodi di servizio indicati nel ricorso. Esponeva di avere prestato servizio come docente di scuola secondaria di primo grado e di avere stipulato plurimi contratti a tempo determinato nel periodo indicato, e di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto
Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, Rilevava che tali disposizioni prevedevano l'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro. L' amministrazione resistente, seppure regolarmente citata, non si costituiva al presente giudizio. Il