Trib. Caltanissetta, sentenza 14/05/2024, n. 451

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 14/05/2024, n. 451
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 451
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

RGEN N 1216/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto (art.
615, co. I cpc
)”
PROMOSSO DA
ESSE FF COSTRUZIONI Srl, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Caltanissetta, Via C. A. Dalla Chiesa n.23/1 (P. Iva n.
01791630856)
Avv. Emanuele Maganuco
ATTRICE – Opponente
CONTRO
doValue S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, (P.IVA 02659940239), nella sua qualità di mandataria della BCC NPLS 2019 srl (C.F. 05033050260)
Avv. Fabio Tavarelli
CONVENUTA - Opposta
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti chiedendo concedersi i termini ex art.190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto depositato il 26/7/2021, ritualmente notificato a controparte, la soc. ESSE FF COSTRUZIONI srl chiamava in causa la precettante doValue Spa, n.q. di mandataria di BCC NPLS 2019 Srl, allo scopo di sentire annullare l'atto di precetto notificatole in data 8/6/2021 in relazione ad un residuo debito pari ad Euro 2.666.086,84 ( duemilioniseicentosessantaseimilaottantansei/00 )
(comprensivo di importo capitale, interessi sino al 31/12/2020 e competenze precetto), oltre interessi di mora fino al saldo, costituente parte di un maggior debito derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso all'attrice il 7/5/2010 dalla Banca di Credito
Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, la quale, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari del 2/12/2019, aveva ceduto pro soluto, alla cessionaria BCC NPLS 2019 Srl, una serie di crediti in blocco, tra cui quello vantato nei confronti dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione, la società attrice eccepiva:
- l'inesistenza della procura rilasciata da BCC NPLs 2019 srl alla doValue SpA, con conseguente difetto di legitimatio ad causam, nonché inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore della doValue SpA;

- il difetto di legittimazione attiva della cessionaria BCC NPLS 2019 Srl, intesa come titolarità attiva del credito;

- la nullità del contratto di mutuo per difetto e/o illiceità della causa e/o dell'oggetto;

- la nullità del mutuo per avvenuto superamento del limite di finanziabilità, in violazione dell'art.38, co.2, TUB e della delibera CICR del 22 aprile 1995;

- la nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi, oltre che la nullità delle relative clausole per indeterminatezza e/o indeterminabilità del costo effettivo del finanziamento fondiario.
Sulla scorta delle spiegate doglianze, l'attrice chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, nel merito insisteva per la declaratoria di nullità dell'opposto precetto.
Con comparsa depositata l'11/11/2021, si costituiva in giudizio doValue SpA per conto della mandataria BCC NPLS 2019 Srl, la quale contestava punto per punto le doglianze sollevate da parte attrice, rilevando in particolare:
- l'esistenza della procura rilasciata dalla BCC NPLs 2019, giusta atto pubblico del
23/12/2019, in atti;

- la pacifica titolarità del credito in capo a BCC NPLS 2019 Srl, dimostrata dai documenti versati con la comparsa, segnatamente sulla scorta dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, indicante le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione;

- la liceità tanto della causa quanto dell'oggetto del mutuo fondiario, in cui non è necessario precisare la finalità del finanziamento erogato dall'istituto di credito;

- in punto di nullità per superamento del limite di finanziabilità, invocava l'orientamento di legittimità che esclude la nullità del mutuo;

- in punto di usurarietà degli interessi contrattuali, la mancata dimostrazione dell'assunto
e la sua conseguente infondatezza;

- la validità delle clausole relative agli interessi e la determinabilità, da parte del cliente,
del costo complessivo del finanziamento.
-
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensiva, nel merito per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Accolta la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia dell'opposto atto di precetto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/12/2021, questo GU assegnava il termine di quindici giorni per la instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art.5 D.lgs. 2010, n.28;
esperimento che tuttavia aveva esito negativo.
La causa, quindi - istruita con produzione documentale e CTU contabile, segnatamente al fine di verificare il valore del compendio immobiliare ipotecato al tempo del concesso finanziamento - veniva trattenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori costituiti, con concessione dei termini difensivi ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere in data 28/3/2024.
OSSERVA
La proposta opposizione al precetto risulta infondata per i motivi di cui appresso. SUL DIFETTO DI LEGITIMATIO AD CAUSAM DI DOVALUE SUL DIFETTO
DI MANDATO ALLE LITI - INFONDATEZZA
È infondato il primo motivo di opposizione, da ritenersi ad ogni modo implicitamente rinunciato da parte opponente, la quale, in seguito alla costituzione della procuratrice doValue S.p.A. ed al deposito dei relativi ed utili allegati, segnatamente della procura speciale autenticata del 23.12.2019 e della procura alle liti conferita dal dott. Zani Alberto, procuratore con rappresentanza della doValue, munito degli appositi poteri (cfr. atto di revoca di procure e procura) in favore dell'Avv. Tavarelli, non ha più riproposto la doglianza. Nel merito, i superiori documenti sono idonei a dare sufficiente prova della sussistenza della legittimazione processuale della soc. doValue SpA, società alla quale risulta conferita procura speciale per provvedere, in nome e per conto della mandante, ad ogni attività necessaria, opportuna od utile per il recupero dei crediti nella sua titolarità attuale o futura.
Tra i poteri conferiti figura anche quello di fare precetti atti di precetto;
il che legittima la procuratrice a resistere nel giudizio promosso dalla società debitrice avverso il precetto notificatole in data 8/6/2021 ed avente ad oggetto anche la validità ed efficacia del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario, di cui la mandante si è resa cessionaria.
SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO DI PARTE CONVENUTA –
INFONDATEZZA

Anche il secondo motivo di opposizione risulta privo di pregio.
Con la spiegata opposizione, preventiva all'esecuzione, la società attrice ha tempestivamente eccepito il difetto di legittimazione attiva della convenuta precettante
BCC NPLS 2019 Srl, asserendo il difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito ed il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio ricadente, ai sensi dell'art.2697 c.c., sulla presunta creditrice cessionaria.
L'opponente osserva che mentre l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta assolve alla funzione di sostituzione della notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art.1264 c.c., allo scopo di impedire la sua liberazione in caso di pagamento effettuato in favore del
creditore originario, la stessa non è in grado di sostituire la prova del contratto di cessione, vera fonte della titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria.
Di converso, la convenuta assume l'evidenza della propria titolarità sulla scorta dell'avviso di cessione pubblicato in gazzetta, idoneo a far evincere la natura e tipologia dei crediti pecuniari oggetto di cessione, individuando, tra questi con certezza, per evidente assimilabilità tipologica, anche il credito vantato nei confronti della società opponente.
Ciò premesso, si chiede di valutare in questa sede la legittimazione attiva del creditore
BCC NPLS 2019 srl, indicato come titolare della posizione giuridica soggettiva vantata con l'atto di precetto.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con un recente intervento chiarificatore, ha fissato il seguente principio di diritto, a cui questo GU intende prestare acquiescenza e condivisione: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. ... Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base
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