Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 170

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 170
Giurisdizione : Trib. Rovereto
Numero : 170
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Giovanazzi Ilaria e domiciliati presso il suo studio in Mori via Marconi n.2, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 25.06.1994 in Villa Lagarina preso atto che all'udienza del 14.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;

- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;

- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;

- sentito il Pubblico Ministero;

- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;

P.Q.M

.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:

1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2. la signora continuerà a vivere con il figlio Pt_1 Persona_1
nell'abitazione familiare sita in Rovereto, via Delle Zigherane, 18/F, immobile di proprietà del signor quantomeno sino a che Parte_2
il figlio non sarà economicamente autosufficiente, disporrà di un proprio, diverso alloggio stabile e cambierà la propria residenza e, comunque, sino a diverso accordo tra coniugi. La casa familiare le sia formalmente assegnata;

3. poiché il figlio è maggiorenne, non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente ed ha scelto di continuare a vivere presso la casa familiare con la propria madre, contribuisca al Parte_2
suo mantenimento ordinario nella misura di euro 1000,00 al mese
(mille/00) oltre ad aggiornamento ISTAT annuale;

4. il padre curi anche il pagamento del 90% delle spese straordinarie di
Il 10% sarà a carico della madre. Le parti convengono che sia Per_1
necessario il consenso di entrambi i genitori per le spese straordinarie
(purché non urgenti e/o sanitarie) superiori a 300,00 euro (trecento/00) cadauna. Criteri di rimborso, qualificazione delle spese come straordinarie
e regole di gestione delle stesse come da Protocollo del CNF (doc. 13 allegato al ricorso);

5. il signor versi alla signora un Parte_2 Parte_1
assegno quale contributo al suo mantenimento di euro 500,00
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(cinquecento/00) mensili oltre ad aggiornamento ISTAT annuale, somma che aumenterà a 1.500,00 euro (millecinquecento/00) mensili, oltre aggiornamento ISTAT, dal mese successivo a quello in cui Per_1
diventerà autosufficiente economicamente;

[...]

6. il saldo del conto corrente cointestato aperto presso Sparkasse (doc. 11 allegato al ricorso) sia attribuito alla signora I coniugi Pt_1
provvedano alla sua estinzione;

7. Ciascuna parte curerà il pagamento delle utenze e spese della casa di abitazione assegnata, fatta eccezione per le spese straordinarie della casa familiare sita in via delle Zigherane 18/F e suoi accessori e pertinenze, che saranno a carico del proprietario intavolato signor Parte_2

8. il marito si impegni sin da ora a collaborare con la signora nel Pt_1
reperimento di un nuovo alloggio per la moglie, nella gestione dell'acquisto
e/o ristrutturazione e/o risanamento (prezzo, opere, spese, imposte e tasse, allestimento) della nuova, reperenda abitazione ed anche nel trasloco ivi, quando ne ricorreranno le condizioni di cui al punto 2;

9. il signor è da ora unico ed esclusivo titolare della villetta Pt_2
ammobiliata sita in C.C. Nago Torbole, p.ed. 1378, pp.mm. 2, 11, 13 e 15;
la signora diviene odiernamente unica ed esclusiva proprietaria Pt_1
della p.ed. 348/2, p.m. 7, in C.C. Sacco (appartamento ammobiliato) e della
p.ed 348/1 p.m. 44 (garage) e godrà in via esclusiva anche dei frutti della locazione in corso (canone e rimborso spese accessorie). Poiché il suddetto bene risulta attualmente cointestato per la quota di ½ indivisa a ciascun coniuge, le parti formalizzano, in una con la loro separazione personale, il trasferimento della quota di ½ delle suddette realità attualmente nella
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titolarità del marito, in favore della moglie al fine del definitivo scioglimento della comunione matrimoniale.
*** *** ***
Pertanto, il sig. , C.F. Parte_2 C.F._1
nato a [...], il [...], residente a [...] cede e trasferisce alla signora Parte_1
C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
residente a [...], la proprietà della propria quota indivisa di ½, con tutte le comproprietà, consortalità, servitù attive e passive, oneri, diritti e parti comuni e proprietà congiunte spettanti, degli immobili tavolarmente identificati in C.C. Sacco, P.T. 1373 II, p.ed.
348/1 porzione 44 e in C.C. Sacco, P.T. 918 II, la p.ed 348/2 Edificio, porzione 7 siti in Rovereto (TN), via Craffonara, 7/B:
- porzione 7 p.ed. 348/2 a quarto piano: ingresso, bagno, stanza, soggiorno
– cucina, due poggioli. A piano tetto: lucernario;

- porzione 44 p.ed.348/1: a piano interrato: garage
Colla proprietà della porzione materiale 7, p.ed. 348/2 è collegata
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