Trib. Civitavecchia, sentenza 28/11/2024, n. 1546
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3697 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29 residente, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Zordan, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Sabazia (RM);
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.3.2024 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza deduceva: Parte_1
- di aver contratto in data 8 luglio 2000 a Torino matrimonio civile con
trascritto nei registri del comune di Torino, Anno 1998, Parte CP_1
II, Serie C, N. 31
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio ;
Per_1
- che la casa familiare veniva stabilita presso l'abitazione sita in
Bracciano, Via Colle del Lago 27 di proprietà al 50 % tra i coniugi, seppure il prezzo dell'immobile era stato corrisposto dalla famiglia della ricorrente;
- che a seguito del matrimonio il marito si era trasferita da Torino a
Bracciano;
- che la madre della ricorrente, sig.ra le aveva lasciato Persona_2
l'intera gestione dell'azienda di famiglia consistente in un'officina di riparazione
e installazione degli pneumatici dove aveva anche lavorato il marito;
- di lavorare con contratto a tempo determinato presso il Comune di
Roma, Municipio XV, con qualifica di maestra di infanzia e con stipendio mensile di circa € 1.500,00 netti per tredici mensilità;
- che il marito dopo i primi anni di matrimonio aveva iniziato a fare abuso di sostanze stupefacenti e alcool e di avere sempre cercato di aiutarlo, cercando di fare terminare la sua dipendenza;
- che il marito alternava momenti in cui accettava i consigli della moglie e il suo supporto psicologico, ad altri in cui era in preda alla dipendenza;
- che verso la fine del 2018 la coppia era entrata definitivamente in crisi in quanto il non era rientrato a casa dalla sera precedente, o CP_1 comunque rientrava a notte inoltrata senza alcun avviso e/o giustificazione;
3
- che dopo due mesi veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con tale Persona_3
- che nel mese di luglio del 2021 si interrompeva definitivamente ogni rapporto di natura coniugale in quanto il iniziava una relazione CP_1 sentimentale con con cui oggi convive e con la quale Parte_2 continua ad assumere sostanze stupefacenti;
- che è attualmente arrestato in flagranza per CP_1 maltrattamenti e resistente al P.U. e sottoposto a misura cautelare degli arresti con applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, e con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dagli artt. 282 ter co.1 e 275 bis c.p.p.;
- che tuttora il è imputato dei reati di cui all'art 572 c.p. per le CP_1 continue aggressioni fisiche e verbali per futili motivi, connessi alla frequente assunzione di bevande alcoliche nei confronti della moglie, nonché per il reato di cui all'art 337 c.p. per aver colpito i militari operanti insultandoli a seguito del loro intervento ed è stato mandato a giudizio con decreto di giudizio immediato.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del resistente, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che per abitarvi con il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, disporsi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3697 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29 residente, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Zordan, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Sabazia (RM);
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.3.2024 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza deduceva: Parte_1
- di aver contratto in data 8 luglio 2000 a Torino matrimonio civile con
trascritto nei registri del comune di Torino, Anno 1998, Parte CP_1
II, Serie C, N. 31
- che dall'unione era nato a [...] il [...] il figlio ;
Per_1
- che la casa familiare veniva stabilita presso l'abitazione sita in
Bracciano, Via Colle del Lago 27 di proprietà al 50 % tra i coniugi, seppure il prezzo dell'immobile era stato corrisposto dalla famiglia della ricorrente;
- che a seguito del matrimonio il marito si era trasferita da Torino a
Bracciano;
- che la madre della ricorrente, sig.ra le aveva lasciato Persona_2
l'intera gestione dell'azienda di famiglia consistente in un'officina di riparazione
e installazione degli pneumatici dove aveva anche lavorato il marito;
- di lavorare con contratto a tempo determinato presso il Comune di
Roma, Municipio XV, con qualifica di maestra di infanzia e con stipendio mensile di circa € 1.500,00 netti per tredici mensilità;
- che il marito dopo i primi anni di matrimonio aveva iniziato a fare abuso di sostanze stupefacenti e alcool e di avere sempre cercato di aiutarlo, cercando di fare terminare la sua dipendenza;
- che il marito alternava momenti in cui accettava i consigli della moglie e il suo supporto psicologico, ad altri in cui era in preda alla dipendenza;
- che verso la fine del 2018 la coppia era entrata definitivamente in crisi in quanto il non era rientrato a casa dalla sera precedente, o CP_1 comunque rientrava a notte inoltrata senza alcun avviso e/o giustificazione;
3
- che dopo due mesi veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale del marito con tale Persona_3
- che nel mese di luglio del 2021 si interrompeva definitivamente ogni rapporto di natura coniugale in quanto il iniziava una relazione CP_1 sentimentale con con cui oggi convive e con la quale Parte_2 continua ad assumere sostanze stupefacenti;
- che è attualmente arrestato in flagranza per CP_1 maltrattamenti e resistente al P.U. e sottoposto a misura cautelare degli arresti con applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, e con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dagli artt. 282 ter co.1 e 275 bis c.p.p.;
- che tuttora il è imputato dei reati di cui all'art 572 c.p. per le CP_1 continue aggressioni fisiche e verbali per futili motivi, connessi alla frequente assunzione di bevande alcoliche nei confronti della moglie, nonché per il reato di cui all'art 337 c.p. per aver colpito i militari operanti insultandoli a seguito del loro intervento ed è stato mandato a giudizio con decreto di giudizio immediato.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi con addebito a carico del resistente, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che per abitarvi con il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, disporsi
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