Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 648

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 648
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 648
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 11842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11842/2024 promossa da:
, domiciliata presso lo studio dell'avv. Banzato Monica che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti
e
, domiciliato presso lo studio dell'avv. Mussano Giampaolo che lo rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 Pt_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore che manterrà la residenza e la dimora principale, anche
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