Trib. Messina, sentenza 22/10/2024, n. 1950
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa R R
in esito all'udienza del 17 ottobre 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4805/2016 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti C M e F R;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. S C;
RESISTENTE - RICORRENTE IN VIA
RICONEVNZIONALE
OGGETTO: Progressione economica orizzontale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa
Con ricorso depositato in data 05.10.2016 esponeva di essere Parte_1
dipendente del nel corpo di Polizia Municipale, con la qualifica Controparte_1
professionale e la mansione di assistente di polizia municipale, inquadrata nella categoria
C2 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
Riferiva inoltre di essere stata assunta con contratto che prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa in 36 ore settimanali, ma che, in seguito ad una delibera unilaterale del Comune di era stata impiegata continuativamente dall'1 ottobre 2012 al 31 CP_1
agosto 2016 per 18 ore settimanali ( con esclusione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 nonché di gennaio, febbraio e aprile 2014 ).
Dichiarava di aver ricevuto dal nel periodo su indicato in cui avevano svolto CP_1
l'attività part time, la somma mensile di € 46,28, esattamente la metà della somma di €
92,57, a titolo di indennità di vigilanza, che veniva per l'appunto dimezzata in quanto la ricorrente svolgeva l'attività lavorativa ridotta di 18 ore settimanali.
Lamentava, tuttavia, che tale indennità, così come previsto dal CCNL di categoria, era svincolata da qualsiasi durata della giornata lavorativa, dovendo piuttosto essere corrisposta
a coloro in possesso delle caratteristiche stabilite dallo stesso CCNL e che effettuavano continuativamente attività di vigilanza. Riferiva, altresì, che la stessa indennità non spettava pro quota , bensì per intero.
Chiedeva, dunque, a questo Tribunale di dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di vigilanza in misura integrale nel periodo dall'1 dicembre
2012 al 31 agosto 2016 e,
conseguentemente, di condannare il a corrispondere la somma di € Controparte_1
2.175,16, oltre interessi e rivalutazione, o quella meglio determinata in corso di causa. In subordine, in caso di rigetto della domanda, chiedeva a questo Tribunale di condannare il
al risarcimento del danno dovuto alla mancata corresponsione dell'indennità di cui CP_1
sopra. Altresì, chiedeva di condannare parte resistente al pagamento della somma di €
3.935,88 a titolo di maggiorazione per il lavoro aggiuntivo prestato nel periodo in cui era stato impiegato per 36 ore, di cui all'art. 6 CCNL, oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma meglio determinata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva il in persona del legale rappresentante pt, contestando la Controparte_1
fondatezza delle domande. In particolare, in ordine al tipo di contratto, chiariva che gli stessi non erano full time (36 ore settimanali), bensì part time (18 ore settimanali), come da documentazione che allegava.
Eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto a richiedere l'indennità di vigilanza, ex art.
2955 c.c. numero 2.
Affermava, con riguardo alla corresponsione per intero dell'indennità di vigilanza, che
l'attività svolta dagli agenti di Polizia Municipale non era paragonabile a quella dei
Carabinieri o della Polizia di Stato, in quanto non effettuavano costantemente attività di pubblica sicurezza.
Riferiva che tale indennità non era legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale ma presupponeva l'esercizio di tre funzioni, in particolare di polizia giudiziaria, di polizia stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza, che venivano riconosciute tramite una qualifica prefettizia.
Affermava, dunque, di avere sempre corrisposto tale indennità, nonché tutte le altre competenze fisse ed economiche, nella giusta misura, in quanto la ricorrente era dipendente part time che non svolgeva attività di pubblica sicurezza in modo continuativo.
Osservava poi che nel caso di specie la ricorrente non aveva diritto a percepire alcuna indennità di vigilanza a far data dal 1 gennaio 2016, in quanto giudicata idonea solamente per lo svolgimento di attività amministrativa dopo essere stata sottoposta a visita medica nel dicembre 2015.
Chiedeva, poi, in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 5.175,00 indebitamente percepita a titolo di indennità di vigilanza a far data dal 01.10.2012 e
certamente della somma di € 1.129,92 a far data dal 01.01.2016 stante il giudizio di inidoneità medico.
Affermava che, nelle more del rinnovo dei contratti del personale cd “contrattista”, con nota del 15 marzo 2007, l'Assessore alle politiche del lavoro del aveva Controparte_1 comunicato l'intenzione da parte dell'Amministrazione di procedere all'elevazione temporanea di 6 ore dell'orario di lavoro e, con deliberazione di G.M. n. 421 del 10 maggio
2007, si era stabilita la natura estensibile dell'orario contrattuale di lavoro settimanale del personale “contrattista” da 18 ore a 36 ore settimanali. Nel caso de quo, il contratto del ricorrente era espressamente definito come “contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale estensibile a 36 ore settimanali”. Riferiva che, dunque, le ore settimanali in eccedenza non erano state espletate a titolo di lavoro supplementare o straordinario, ma secondo una clausola elastica che consentiva ad esso Ente di aumentare il numero delle ore della prestazione lavorativa rispetto a quanto originariamente fissato.
Affermava comunque che l'applicazione di tali clausole era del tutto legittima in quanto poteva essere effettuata solo in presenza di accordo con le OO.SS. più rappresentative che dovevano stabilire le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro poteva modificare o incrementare l'orario di lavoro.
Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale di rigettare tutte le domande attoree, dichiarandole, altresì prescritte;in via riconvenzionale di condannare la ricorrente a restituire tutte le somme indebitamente percepite;in caso di accoglimento, di voler compensare le somme dovute con quelle eventualmente percepite dalla ricorrente e non dovute, con vittoria di spese e compensi.
Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, l'udienza del 17.10.2024 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando precedenti di questo
Tribunale che si condividono pienamente (sent. n. 120/2018;n. 750/2019)
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