Trib. Siena, sentenza 19/11/2024, n. 801

TRIB Siena
Sentenza
19 novembre 2024
0
0
05:06:40
TRIB Siena
Sentenza
19 novembre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 19/11/2024, n. 801
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 801
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

UDIENZA DEL 19/11/2024

Chiamata la causa iscritta al N. 1194/2024 R. G. avanti al Giudice Giulia Capannoli sono comparsi: per parte appellante Callservices srls l'Avv. Maurizio Forzoni nel mandato;
per parte appellata Comune di Poggibonsi l'Avv. Nadia Funari in sostituzione dell'Avv. Fabio Pisillo nel mandato.
Il giudice invita i procuratori alla discussione della causa.
L'Avv. Forzoni si riporta all'atto di appello e contesta il contenuto dell'avversa comparsa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
L'Avv. Funari precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione alla quale si riporta insistendo nell'eccezione di inammissibilità dell'appello sia nelle ragioni di rigetto nel merito.
In particolare, ribadisce l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per la novità della domanda relativa al preteso cumulo giuridico;
in ipotesi ribadisce l'infondatezza di detto motivo di appello, sia perché il cumulo per la fattispecie in esame è escluso espressamente dall'art. 198 co. 2 CdS ma anche perché l'art. 198 bis CdS non è applicabile alla presente fattispecie perché emanato successivamente alla notifica dell'infrazione. Richiama, altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 20964/2022 che ha precisato che l'art. 198 bis CdS non si applica alle violazioni commesse nelle ZTL e si riporta alla comparsa per i restanti aspetti.
Per le spese entrambe le parti si rimettono a giustizia.
L'Avv. Forzoni evidenzia che la società dopo il primo verbale ha contattato la Polizia Municipale che ha comunicato che sarebbero arrivati ulteriori verbali ed evidenzia che la società ha sempre svolto le attività di consegna e che era in possesso del titolo, lettere di incarico da parte delle società per le quali effettuava le consegne;
richiama l'applicazione del principio dell'affidamento.
L'Avv. Funari deduce che il titolo per essere inseriti nelle liste aveva
1
validità fino al 31.12.2019 e successivamente avrebbe dovuto essere effettuata ulteriore dichiarazione. Deduce altresì la non pertinenza della giurisprudenza richiamata da controparte.
I procuratori dichiarano sin da ora di rinunciare ad essere presenti per la lettura della sentenza.
Il giudice, esaurita la discussione si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 1194/2024 R.G. tra
CALLSERVICES SRLS (01357850526), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maurizio Forzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada di Pescaia 54-56, Siena
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
COMUNE DI POGGIBONSI (00097460521), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. Fabio Pisillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via del Casato di Sopra n. 59, Siena
PARTE APPELLATA
2 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 347/2023 del Giudice di Pace di
Siena, depositata in data 16.12.2023, resa nell'abito della controversia n.
2649/22 avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.

1. Alla società Callservices s.r.l. venivano notificati tramite pec dal
Comune di Poggibonsi n. 77 verbali di accertamento per violazione dell'art. 7 comma 9 e 14 del D.lgs. n. 285/92 commesse dal veicolo di proprietà della società nel periodo intercorrente tra il 6/4/2022 e il
25/6/2022.
Avverso detti verbali la società proponeva ricorso innanzi al Giudice di
Pace di Siena deducendo che: - la società è addetta alle consegne dei plichi postali, con incarico da parte di Poste IT (dal 2017) e SD (dal
2019);
- in data 7.3.2019 comunicava al Comune di Poggibonsi l'inizio del servizio per conto della società SD, venendo inseriti i mezzi indicati nella lista bianca degli accessi ZTL del predetto Comune;
- successivamente non riceveva alcun avviso del Comune in merito alla necessità di rinnovi annuali del permesso ottenuto;
- l'attività proseguiva negli anni 2020 –
2022 senza ricevere alcuna contestazione;
- in data 23.6.2022 riceveva la notifica di due verbali relativi a infrazioni commesse in data 5.4.2022 , apprendendo così che i mezzi non risultavano più iscritti nella lista bianca;

- la società provvedeva a rinnovare l'iscrizione, inviando le lettere di incarico della società SD del 2020/2021 e 2022;
- successivamente a tale data non riceveva alcuna contestazione di infrazioni;
- nonostante nel periodo di rilevazione delle suddette infrazioni la società non fosse in possesso del permesso aveva comunque i requisiti legittimanti, poiché società addetta alle consegne dei plichi postali, con incarico da parte delle sopradette società.
Il Comune di Poggibonsi si costituiva, contestando quanto dedotto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi