Trib. Salerno, sentenza 14/11/2024, n. 2220

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 14/11/2024, n. 2220
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2220
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. G M
all'udienza del 14.11.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1004 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti P C e Parte_1
G P coi quali è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
Bologna n. 20 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;



- RICORRENTE -

E

in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. D F presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via G. Mazzini n. 176;

- RESISTENTE -
OGGETTO: richiesta di differenze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 rappresentando di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
esercente attività di fast food all'interno di un camper a Battipaglia come
addetto alla preparazione dei panini inquadrato al 7° livello del CCNL di
categoria dal lunedì alla domenica dalle 18:00 alle 3:00 del giorno seguente
ricevendo, tuttavia, soltanto sostanzialmente gli esigui importi indicati in busta
paga nel corso del rapporto di lavoro e nulla come tfr al suo termine,
chiedeva che l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato a corrispondergli
le differenze per la retribuzione ordinaria, le spettanze per lo straordinario,
l'indennità sostitutiva delle ferie e il tfr per la somma complessiva di 5.985,95
€.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
sostenendo che il avrebbe lavorato Controparte_1 CP_2
soltanto per le poche ore e i pochi giorni indicati in busta paga e avrebbe già
ricevuto tutto quanto spettantegli. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi i soli testi di parte ricorrente. Parte
resistente, invero, omessa intimazione testi secondo le forme di legge per la
scorsa udienza del 19.4.2024, in data odierna è stata dichiarata decaduta
dalla prova testimoniale.
Sempre in data odierna la causa è stata decisa con immediata e pubblica
lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni e Pt_1
nei limiti che si vengono a illustrare.
Incontestati il rapporto di lavoro, la sua breve durata (soltanto in ordine alla
sua collocazione temporale parte resistente precisa ed effettivamente dai
documenti agli atti così risulta che il rapporto si è svolto sì soltanto dal 13
luglio al 30 settembre ma non del 2022 come asserito in ricorso ma dell'anno
precedente, il 2021), l'inquadramento contrattuale e gli importi indicati come
già ricevuti, ciò che l'ormai ex datore di lavoro contesta è l'orario di lavoro
effettivamente svolto. Sostiene, infatti, che non avrebbe lavorato secondo
l'ampio orario indicato in ricorso ma soltanto per taluni giorni al mese
(addirittura a luglio soltanto per talune ore) e tanto - ed è bene sottolineare
tale punto - a dispetto dell'impegno di assunzione in cui lo stesso confermava
un impiego a tempo pieno.
Orbene, nel rapporto di lavoro subordinato l'onere di provare la durata della
prestazione, nonché, al suo interno, la misura
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