Trib. Lodi, sentenza 22/06/2024, n. 488

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 22/06/2024, n. 488
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 488
Data del deposito : 22 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1913/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1913/2022 promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Tosi (c.f. del Foro di Lodi, presso C.F._2
lo studio della quale elegge domicilio in Lodi, Corso Roma n. 60;

Ricorrente nei confronti di:
(c.f. , nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Tavazzano con LL (LO), via Eduardo De Filippo, n. 7;

Resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale e di merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio contratto tra i sigg.ri
[...]
e , celebrato in data 10/08/2011 nello Stato del Marocco;
Parte_1 CP_1

pagina 1 di 8 2) confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , così CP_1 recependo quanto già stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo cronol. n. 3695/2022, emanato nell'ambito del procedimento avente n. 1228/2017 R.G./E.
3) confermare nel resto le statuizioni già adottate con sentenza di separazione n. 149/2020, pubblicata il 06/03/2020, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 1196/2017 del Tribunale di
Lodi, così come successivamente corretta con decreto di accoglimento dell'istanza del
10/07/2020 – RG n. 1196/2017 sub 2;

4) ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza di divorzio all'ufficio dello Stato Civile per le annotazioni di cui all'art. 69, d.P.R. 396/2000.
In via subordinata:
1) nella denegata e non creduta ipotesi di pronuncia di affidamento super esclusivo in capo alla madre, dichiarare la facoltà della medesima ad assumere ogni decisione di maggior interesse dei figli in autonomia con espressa indicazione specifica circa il rilascio di documenti validi per
l'espatrio, senza acquisire l'assenso del genitore non affidatario;

2) confermare nel resto quanto domandato in via principale e di merito.
Salva ogni diversa istanza istruttoria e con riserva di dedurre, produrre e replicare negli assegnandi termini.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
C.p.A. come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.


1. Oggetto

Con ricorso depositato in data 29.7.2022, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi domandando lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco con il sig. CP_1
la conferma della decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, in ottemperanza a quanto già stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo n. 3695/2022
(R.G.E. 1228/2017), e la conferma nel resto delle statuizioni già adottate dal Tribunale di Lodi con sentenza di separazione n. 149/2020, emessa il 14.2.2020 e pubblicata il 6.3.2020 (RG
1196/2017).
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
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- le parti, già residenti sul territorio nazionale, contraevano matrimonio in IH BE SA
(Marocco) in data 10.8.2011;

- dall'unione coniugale nascevano due figli: , nata il [...], e nato il Persona_1 Per_2
7.6.2013;

- la relazione di coppia entrava in crisi a causa degli atteggiamenti violenti e aggressivi
posti in essere dal signor anche in presenza dei minori, provocati in particolare CP_1
dall'abuso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, dipendenze per le quali il resistente è stato seguito dal 2010 al 2016 dal Sert di Crema;

- nell'ultimo periodo della convivenza matrimoniale il sig. si era completamente CP_1
disinteressato della famiglia, rientrando a casa solo per cenare, non preoccupandosi delle necessità familiari;

- in data 8.5.2018 il sig. è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di una CP_1
violenta aggressione ai danni della moglie, condannato innanzi al Tribunale di Lodi per le violenze cagionate e per l'abbandono morale e materiale del nucleo familiare e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese con sospensione degli incontri padre-figli;

- per le violenze perpetrate il resistente è stato sottoposto a
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