Trib. Novara, sentenza 15/01/2024, n. 315

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 15/01/2024, n. 315
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 315
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 2983/2022
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2983/2022
tra
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con l'avv. GRIGNOLIO ELENA
ELISABETTA;

ATTORE/I
e
TO US ([...]), con l'avv. LA SALA STEFANO;

e contro
INPS (80078750587), con l'avv. PASUT FRANCO;

CONVENUTO/I
All'udienza del 15 gennaio 2024, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA;
per TO US, l'avv. LA SALA STEFANO;
per INPS, l'avv. PASUT FRANCO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche per la discussione nel merito;
osservo che la NASPI, come da giurisprudenza, è stata qualificato come contributo finanziario sicché non si rinviene ragione per escluderne la pignorabilità
”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche per la discussione nel merito;
evidenzio che la giurisprudenza richiamata dall'AER non dice affatto che il contributo NASPI possa essere pignorato;
osservo ancora che l'AER dalla fase cautelare a quella di merito ha operato un mutamento di difesa sostenendo tesi non coerenti
”.
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La difesa della terza chiamata INPS precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo:
preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche per la discussione nel merito;
rilevo che non si rinviene ragione per escludere la pignorabilità della NASPI, anche considerando che

è pignorabile il trattamento pensionistico”.
Alle ore 9.45, terminata la discussione orale, il Giudice chiude il collegamento da remoto e si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 17.45, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:


P.Q.M

.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiara, per quanto in parte motiva, interamente pignorabile la somma dichiarata disponibile dal terzo pignorato INPS Novara, con conseguente validità dell'atto di pignoramento presso terzi (INPS di Novara) n. 07320223220000045008, incardinato ex artt. 72-bis e 48-bis DPR
602/73, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;

- condanna parte convenuta NI CI a rimborsare all'attrice Agenzia delle Entrate
Riscossioni le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.190,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza;
spese da distrarsi in favore dell'avv. Elena Grignolo, dichiaratasi antistataria;

- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra Agenzia delle Entrate
Riscossioni e INPS Novara.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 15 gennaio 2024, ore 17.45.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2983/2022 promossa da:
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (13756881002), con l'avv. GRIGNOLIO ELENA ELISABETTA;

ATTORE/I
e
TO US ([...]), con l'avv. LA SALA STEFANO;

e contro
INPS (80078750587), con l'avv. PASUT FRANCO;

CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente contesa è stata azionata dall'Agenzia Entrate Riscossione quale giudizio di merito susseguente all'ordinanza ex art. 618 c.p.c. emessa dal GE.
Si è costituito in giudizio sia CI NI (ricorrente ex artt. 615 e 617 c.p.c.) che INPS.
In particolare, ad istanza di AER (creditrice della somma di € 9.049,10), in data 28/7/2022 è stato notificato a CI NI atto di pignoramento verso terzi (con INPS debitrice di CI NI per € 7.594,51), ordinando, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973, al terzo INPS di pagare, nel termine di 60 giorni dalla notifica, la predetta somma.
Il pignoramento aveva ad oggetto le somme liquidate dall'INPS, su domanda del CI, quale anticipazione dell'intera residua NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, ossia l'indennità pagina 3 di 12
mensile di disoccupazione), a cui aveva avuto accesso con decorrenza 5 marzo 2022 a seguito di intervenuto licenziamento dall'azienda in cui aveva lavorato per anni, quale guardia giurata, e di verbale di conciliazione in sede sindacale del 26 gennaio 2022.
La domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione è stata presentata dal CI in data 9/5/2022. L'INPS, con comunicazione del 20/6/2022, ha accolto la domanda.
Per chiedere e ottenere l'anticipazione l'esecutato in data 5/5/2022 aveva aperto Partita IVA.
Secondo i conteggi INPS la somma richiesta ammontava a € 17.181,51 lordi che, operata la tassazione di legge (23%), determinava un netto di € 13.229,76 (circa € 630,00 netti mensili, per 21 mesi).
Da quanto liquidato dall'INPS, operata compensazione dallo stesso ente a pretesa estinzione del proprio credito, è residuato l'importo di € 7.594,51, che veniva vincolato col pignoramento fatto oggetto di opposizione.
Della detta somma AER ha fatto richiesta all'INPS di pagamento diretto in proprio favore.
L'esecutato con ricorso del 9/8/2022, ha svolto opposizione ex art. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. Il ricorrente, opponendosi, ha chiesto che il GE sospendesse l'esecuzione iniziata e che, nel merito, fosse dichiarata l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli ad istanza di AER.
L'esecutato eccepiva il mancato rispetto dei limiti previsti dal disposto di cui all'art. 545 c.p.c., applicabile anche nella fattispecie e, quindi, l'illegittimità del pignoramento per l'intera somma vincolata, chiedendo che l'esecuzione iniziata fosse sospesa e quindi dichiarata inefficace.
La G.E. con provvedimento del 13/8/2022, alla luce delle argomentazioni svolte dal ricorrente, ritenuti sussistenti i presupposti, ha sospeso inaudita altera parte la procedura esecutiva n. 798/2022 R.G.E., fissando l'udienza di comparizione e dando termine a controparte per depositare memoria difensiva.
Nella fase cautelare si costituiva AER affermando la legittimità del proprio operato, la regolarità dell'atto di pignoramento e specificando che in merito al quantum da pignorarsi avrebbe dovuto essere il G.E. ad assegnare l'importo, potendo costui contenere tale pignoramento entro i limiti di cui all'art.
545 c.p.c.

Nella fase cautelare si costituiva anche l'INPS, sostenendo che la disciplina prevista dall'art. 545, comma 7, c.p.c., non fosse applicabile ai trattamenti di disoccupazione NASPI.
Con ordinanza 13.11.2022, la GE, rilevato che la domanda di parte ricorrente fosse assistita da fumus boni iuris, ha confermato il provvedimento di sospensione della procedura concedendo termine per
l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata e condannando AER al pagamento delle spese di lite della prima fase in favore del ricorrente.
Per quanto ritenuto dal GE nel caso in cui la NASPI venga erogata, su richiesta del lavoratore, in unica anticipata soluzione, essa è del tutto impignorabile. La questione della pignorabilità di tale contributo va risolta, secondo detto giudice, in considerazione del vincolo di destinazione della somma erogata (incentivare una nuova attività lavorativa autonoma o d'impresa;
l'anticipo NASPI sarebbe utilizzabile solo per i fini previsti dalla legge e, dunque, ha natura indisponibile).
L'ordinanza non è stata reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. da AER.
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AER con atto di citazione notificato il 27/12/2022 a CI NI e all'INPS ha introdotto il presente giudizio di merito.
La difesa di AER nel corso della presente contesa si è articolata come segue:
1) INPS ha esposto che “Non avendo la NASpI natura pensionistica ne consegue che non sia applicabile alla stessa la limitazione prevista per le pensioni” e che l'esecutato risultava formalmente percettore di indennità NASPI per un periodo teorico di 690 giornate, dal 5/3/2022 al 5/2/2024.
2) a seguito di inizio di attività di lavoro autonomo con ditta individuale P.IVA 02705440036 avvenuta il 2.5.2022, in data 9.5.2022 presentava a INPS domanda di anticipo NASPI al fine di ottenerne la residua liquidazione anticipata. Accertate le formalità di rito, la domanda veniva accolta e posta in decorrenza dal 9 maggio 2022, cioè dal giorno di presentazione della domanda di anticipo. Dal lordo di € 17.927,90 veniva recuperata in compensazione la cifra lorda di € 746,39 (dei 1.070,10 € erogati in competenza di maggio solo la cifra di € 323,71 era spettante). La somma di € 17.181,51 è stata tassata all'aliquota corrispondente a tassazione separata del 23%, con spettanza residua netta di € 13.229,76. Poiché l'esecutato è risultato debitore nei confronti dell'INPS di una somma pari a € 5.635,25, a far data dall'anno 2014, dal credito di € 13.229,76 è stata scomputata la somma di cui il CI è ancora debitore, cioè €
5.635,25. Sull'importo rimanente di € 7.594,51 è stata inoltrata richiesta di verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973. La verifica di inadempienza è risultata positiva per l'intera cifra sottoposta a verifica. La cifra è stata così interamente accantonata a disposizione dell'AER in quanto le prestazioni anticipate di mobilità, ASPI e NASPI, non essendo più funzionali al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdono la
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