Trib. Napoli, sentenza 08/03/2024, n. 1798
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 288/21 R.G.L. vertente tra elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Benedetto de Falco n. 16, Parte_1 presso lo studio dell' avv. Salvatore Puglisi e dell'avv. Alessandro Squillante, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giorgia Gaudino per procura in calce alla memoria presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via dei Mille, 16
RESISTENTE
OGGETTO: tfr e pausa di dieci minuti
FATTO E DIRITTO La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dei diritti di credito nascenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti con conseguente condanna dell'ex datore di lavoro astretto dal vincolo di solidarietà ex art. 2112 c.c. al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 52.905,96 per le causali esplicitate in narrativa oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
A tal fine ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 1^.
8.1985 al Controparte_2
14.4.2010 e dal 15.4.2010 proseguendo il rapporto alle dipendenze della Controparte_1
[...
,per effetto della cessione del ramo di attività, con mansioni di guardia giurata particolare ed inquadramento nel livello 4S del Istituti di VI privata, sino Org_1 sino al 20.03.2019, epoca in cui il rapporto è venuto a cessare;
- di non aver percepito all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro con la CP_1
il TFR nella misura integralmente dovuta nonchè la retribuzione per la
[...] mancata pausa di 10 minuti al giorno come da fonte collettiva (art. 74), ovvero, in mancanza, del corrispondente riposo compensativo;
- di aver svolto turni di lavoro di otto ore giornaliere, sebbene il contratto prevedesse turni massimi di sei ore e quaranta, vale a dire: dalle ore 7.00 alle ore 15.00, ovvero dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e dalle ore 23.00 alle ore 7.00, a seconda della necessità del piano di servizio, articolati secondo il sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo). Richiamato l'art. 74 del CCNL e lamentato il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, ha illustrato il calcolo del TFRha dedotto l'intervenuto trasferimento d'impresa e il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario per la tutela dei crediti azionati formulando le soprascritte conclusioni
Nel costituirsi tempestivamente, ha confutato estensivamente l'avversa CP_1 prospettazione deducendo l'avvenuto adempimento ed evidenziando l'erronea quantificazione del tfr contenuta e l'inesattezza dei conteggi allegati al ricorso nonché la prescrizione quinquennale dei crediti per indennità di pausa, concludendo per il rigetto integrale del ricorso col favore delle spese.
1
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio del ricorrente, emessa ingiunzione di pagamento ex art.423 c.p.c.per € 18.107,12 a titolo di TFR oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo, è stata ammessa ed assunta prova per testi.
Quindi, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa, mediante sentenza comunicata alle parti, dopo il deposito di note di trattazione scritta.
Pacifici sono tra le parti la durata del rapporto e l'inquadramento professionale e l'applicazione dapprima del CCNL VI privata sottoscritto dalla triplice e dal dal