Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 365

TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 365
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 365
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 26723/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26723/2024 tra
NO GA
ATTORE
e
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CONVENUTO/I
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 11:35 innanzi al dott.ssa Assunta Canonaco, sono comparsi:
Per EM RI l'avv. Iannarilli Sabrina;

Per Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Avvocatura Generale dello Stato, con il Procuratore
Lorenzo Cacace;

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni riportandosi alle difese in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11:42.
All'esito alle ore 15.50 dà lettura della seguente sentenza (dando atto che i procuratori delle parti si sono allontanati).
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 7
in persona del giudice unico, dott.ssa Assunta Canonaco, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 26723/2024 del R.G.A.C., vertente tra
GA EM elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Arminjon n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cristiano
Pazienti che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Sabrina Iannarilli giusta procura in atti
RICORRENTE
e
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di accertamento del diritto ad ottenere il nulla osta necessario per il conseguimento della patente di guida.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa e decisa sulla base delle conclusioni precisate come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RI EM, con ricorso ex artt. ex art. 281 – decies e ss. c.p.c., depositato in data 19.06.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, irritualmente al Ministero indicato in epigrafe in data 23.07.2024 (e non all'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 144 cpc e art. 11 R.D. n. 1611 /1933), proponeva opposizione al provvedimento emesso il 21/05/2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale - a fronte dell'inserimento da parte della
Prefettura di Roma nel sistema informativo del “DTN” di un ostativo al rilascio della patente di guida pagina 2 di 7
ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (c.d. Codice della Strada) - negava al ricorrente l'ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B
(prevista per la data del 22/05/2024). Il ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'emanato provvedimento, ordinare al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la revoca dell'opposto provvedimento e, per l'effetto, autorizzarlo ad ammettere il Sig. EM RI alla prova teorica e pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B”.
A tal fine deduceva che: - il provvedimento di diniego impugnato doveva ricollegarsi a reati commessi per violazione in materia di sostanze stupefacenti dal sig. RI risalenti agli anni 2020 e 2021;
- con ordinanza del 12.10.2022, il Tribunale di Sorveglianza aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena da eseguire (rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
cfr. all. sub doc. n. 3);
- era stata poi disposta la liberazione anticipata dal magistrato di sorveglianza, avendo il ricorrente dimostrato buona condotta;
- il diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida rischiava di vanificare gli effetti ricercati e ottenuti dal magistrato di sorveglianza, in applicazione del principio della rieducazione della pena;
- il ricorrente, infatti, senza la patente di guida non avrebbe potuto continuare a raggiungere il posto di lavoro (ed infatti era stato licenziato). Precisava che non era in grado potere eseguire il pagamento dell'importo di euro 40.000, indicato quale sanzione pecuniaria per i reati commessi e che pertanto non avrebbe
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