Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 53

TRIB Salerno
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 53
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4644/ 2017 R.G., avente ad oggetto: reintegra nel possesso;

Tra
IG ID, rapp.ta e difesa dall'avv. Diego Mastrolia come da procura in atti;

Ricorrente in possessorio- resistente in merito e
IG IT e IG GE, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe
D'Ambrosio come da procura in atti;

Resistenti in possessorio- ricorrenti in merito
Conclusioni: come da verbale udienza del 20.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2017 IG ID ha chiesto al Tribunale di Salerno, previo accertamento dello spoglio violento e clandestino ex art, 1168 c.c. integrato con la installazione di rete metallica elettrosaldata ad opera dei sigg. IG IT e IG GE in data certamente successiva al 24.5.2016, che sia ripristinato lo stato dei luoghi mediante la rimozione della rete metallica elettrosaldata, tutela in relazione ad un passaggio che conduce ad una porzione del fondo di sua proprietà sito in Campagna (SA), fraz. Quadrivio, via SS 91, p.lla 2027 foglio di mappa 78.


A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva che il fondo indicato e il fabbricato sullo stesso sussistente sono retrostanti al fabbricato di proprietà dei resistenti e che l'accesso agli immobili avviene attraverso una strada, di sua proprietà, che si diparte dalla SS 91;
che i resistenti hanno una servitù di passaggio su detta strada, come da testamento del comune dante causa, IG Camillo, del 27.10.1994;
che tra le parti risulta già pendente altro giudizio possessorio, instaurato dalla ricorrente dopo l'installazione, in data 24.5.2016, di un cancello
(posto sulla strada di proprietà della ricorrente) che impediva l'accesso alla p.lla 2027 foglio 78;
che in data successiva al sopralluogo effettuato sui luoghi di causa dall' arch. DA Giampaolo (21.5.2016), i resistenti posizionavano, inoltre, una rete elettrosaldata all'ingresso del marciapiede di proprietà della ricorrente, retrostante l'immobile degli stessi resistenti, e che consente l'accesso ad una porzione di terreno della ricorrente altrimenti interclusa;
che l'accesso a tale porzione del fondo della ricorrente (sul quale, peraltro, risultava installata un'impalcatura finalizzata all'esecuzione dei lavori di ripristino del fabbricato) era sempre stato esercitato attraverso il marciapiede indicato;
che la ricorrente aveva appreso dell'installazione della rete elettrosaldata solo in occasione del sopralluogo effettuato sui luoghi di causa dalla Polizia Municipale di
Campagna (28.10.2016), a seguito di denuncia anonima per la presenza di amianto.
Si costituivano i sigg. IG IT e IG GE, contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata;
deducevano, in particolare, la mancanza di alcun diritto sul terrazzo di copertura posto tra i fabbricati delle parti in causa, in quanto il confine tra le rispettive proprietà era segnato dal muro del fabbricato della ricorrente;
che l'impalcatura installata nel novembre del 2014 dalla ricorrente, insisteva, in parte, su una striscia di pochi centimetri appartenente alla p.lla 2027 della ricorrente ed in parte sul fondo dei resistenti;
che essendo tale area inaccessibile (per la presenza di rampa che porta al garage sottostante), i resistenti avevano provveduto a
propria cura e spese, a realizzare oltre venticinque anni prima “l'accesso a mo' di balcone”, raffigurato nelle foto in atti;
che su tale marciapiede/balcone erano sempre state posizionate bombole di gas e sacchetti di pellet a servizio degli immobili dei resistenti;
che anche l'area retrostante era sempre stata utilizzata per il deposito di legna e derrate varie dai resistenti;
che la ricorrente (come accertato dal Tribunale intestato con ordinanza dell' 8.6.2017) aveva avuto accesso all'area oggetto di causa solo nel novembre del 2014;
che sia prima che dopo l'area era stata utilizzata solo dai resistenti;
che la rete elettrosaldata era stata apposta dopo l'installazione dell'impalcatura per evitare l'accesso di estranei ed in particolar modo dei bambini che vivevano nel condominio.
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