Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 2242/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 2242/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 24.02.2024 da
, nato in [...] il [...] (CF ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;

-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 11.12.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.

1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 03.08.2023, notificatogli il 25.01.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
1
I.

2-Con decreto emesso in data 28.02.2024, regolarmente comunicato dalla cancelleria al ricorrente, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10.05.2024, ordinando al ricorrente, a norma dell'art.281 undecies, comma 2 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno quaranta giorni prima.
I.

3-La Questura è rimasta contumace.
I.

4-Nelle note di trattazione scritta, depositate il 21.11.2024, il difensore del ricorrente, dopo aver allegato di non aver instaurato il contraddittorio
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