Trib. Rieti, sentenza 02/12/2024, n. 226

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 02/12/2024, n. 226
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 226
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G.N. 1260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice
dott. Roberto Colonnello Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1260/2024
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del
Tribunale di Rieti in data 30/07/2024 dai coniugi:
C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1986 ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Sambuco
Gioia che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
e
1


C.F.: , nata a [...]_1 C.F._2
ET Del NT (AP) il 03/03/1981 e residente in [...],
Loc. Villaggio Santa Maria n.26 , elettivamente domiciliata presso
e nello studio dell'avv. Parrella Antonietta che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 19/08/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che
in data 29/06/2013 in Rivodutri (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario optando per il regime della separazione dei beni;

dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Per_1
con provvedimento del 26/09/2022 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi;

hanno ciascuna un proprio reddito tanto da essere del tutto autosufficienti ed indipendenti economicamente;

ad oggi la convivenza non è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;

ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni:
2
“1) posto che è decisione, volontà ed impegno dei ricorrenti
di giungere alla migliore regolamentazione del rapporto
genitoriale a tutela del superiore interesse della figlia Per_1
per tutte le scelte riferibili alla vita della minore, al di lei
accudimento quotidiano e per il suo benessere presente e
futuro, nel rispetto e per la puntuale osservanza dell'art. 337
ter c.c.
ed altresì dei principi espressi dalle Convenzioni di
diritto internazionale e comunitario in tema di presenza dei
genitori nella vita dei figli, disporre l'esercizio della
responsabilità genitoriale in condizione di affidamento
condiviso, per gli effetti positivi sul suo sviluppo psico –
fisico;

2) la minore avrà la collocazione prevalente e la Per_1
residenza anagrafica con la madre, presso l'abitazione
materna sita in Rieti, Rivodutri, Località Villaggio Santa
Maria n. 26, dell'ATER di Rieti;

3) Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro l'eventuale
trasferimento di residenza in luogo diverso da quello attuale;

4) Il padre potrà tenere con sé la figlia con modalità che i
ricorrenti concorderanno tra loro, compatibilmente con gli
impegni di lavoro e/o scolastici, ricreativi della bambina.
3
In
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