Trib. Milano, sentenza 10/10/2024, n. 8840

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 10/10/2024, n. 8840
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 8840
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 16526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa M L A Presidente Rel. est. dott. G G Giudice dott.ssa C D G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 26 aprile 2023 promossa da:
, nato a Milano il 2 marzo 1955 (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUIDO M RNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Magenta, Via Mazenta n.15, giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a Modena il 13 febbraio 1956 (Cod. Fisc. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. FRANCESCO PESCE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Colonnetta n.5, giusta procura in atti;

PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' Controparte_2
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME DA NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE EX ART. 127 TER C.P.C DELL'UDIENZA DEL
26.09.2024
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, le udienze svolte e i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26 aprile 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in data 27 luglio 1989 nel Comune di Milano (iscritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Milano Anno 1989;R.02,N. 0497;
parte I;
serie) con dalla cui unione CP_1 sono nate le figlie (nata il 15 aprile 1990) e (nata il 15 aprile 1995) e dalla quale si Per_1 Per_2 era separato con sentenza definitiva di separazione personale dei coniugi n. 1080/2017 del 18 gennaio 2017 e pubblicata in data 27 gennaio 2017 in seguito, riformata parzialmente dalla Corte D'appello di Milano con sentenza n.600/2018 del 13 dicembre 2017 e pubblicata in data 05 febbraio 2018, chiedeva a questo Tribunale, nel merito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, di modificare le condizioni economiche vigenti, ponendo a carico dello stesso un contributo al mantenimento in favore di parte resistente non superiore ad Euro 500,00 e comunque inferiore a tale cifra nell'ipotesi di assegnazione dell'abitazione coniugale alla medesima, revocando altresì sia il contributo al mantenimento della figlia stante l'età Per_2 della medesima, la sua sostanziale indipendenza economica raggiunta e l'avvenuta conclusione degli studi sia
l'assegnazione a favore della signora dell'abitazione coniugale sita in Rho, Via Calatafimi n. 3, CP_1 sia l'obbligo per il signor di contribuire al pagamento del 100% delle spese straordinarie a Parte_1 favore della figlia , di corrispondere le spese per l'appartamento sopracitato, di mantenere la Per_2 copertura a favore della parte convenuta. Pt_2
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, , dopo una serie di eccezioni di CP_1 decadenza, aderiva, in via principale e nel merito, alla pronuncia sullo status chiedendo, anche con sentenza parziale, la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Chiedeva quindi il rigetto di tutte le domande e richieste di parte attrice con la conferma dell'assegnazione a sé della casa ex coniugale e con la condanna della stessa parte attrice a rifonderle gli importi di € 3.000,00 a titolo di provvisionale ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno come indicati e riconosciuti nella sentenza n.2678/23 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano nell'ambito del procedimento penale n. 29092/2019 posto a carico del signor . Chiedeva, Parte_1 altresì, in via cautelare, l'autorizzazione ex art. 473 bis 36 c.p.c. al sequestro della quota del 50% dell'abitazione coniugale, di tutte le quote della società ARTHAS S.R.L. e delle quote e/o partecipazioni societarie detenute dal signor . Chiedeva, infine, in via riconvenzionale, a modifica parziale di quanto disposto Parte_1 dalle sentenze n 1080/2017 del Tribunale Ordinario di Milano e n. 600/2018 della CdA di Milano, di determinare l'importo dell'assegno (pari ad euro 1.200,00) da porsi a carico del convenuto nella maggior misura di euro 2.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa dal Tribunale adito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis 21 c.p.c. del 19 settembre 2023, il Giudice
Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, preso atto del deposito della
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memoria di costituzione del convenuto e delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. delle parti, sentiva ampiamente le parti medesime.
All'esito, dopo ampia discussione le parti dichiaravano di aprire una seria trattativa al fine di giungere ad una soluzione concordata della presente controversia che prevedesse la revoca dell'assegnazione della casa coniugale
e dell'assegno di mantenimento per che si sarebbe dovuta impegnare nella ricerca di un'attività Per_2 lavorativa, eventuale cessione del 50% della quota della casa ex coniugale di pertinenza della a CP_3 titolo gratuito alle figlie con diritto di usufrutto della signora e un assegno divorzile in favore della CP_1 signora nel quantum da stabilire. Chiedevano, pertanto, con i loro difensori, in attesa di vedere se riuscissero a raggiungere un accordo, che il Giudice Delegato adottasse i provvedimenti temporanei e urgenti confermando allo stato tutte le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1080/17 del 18 gennaio/27 gennaio 2017, parzialmente modificata con sentenza della CdA di Milano del 13 dicembre 2017 /5 febbraio 2018, fatte salve tutte le iniziali domande delle parti con le relative eccezioni e le istanze istruttorie come articolate rispettivamente su cui chiedevano che il Tribunale nulla provvedesse in quel momento.
Si riservavano pertanto all'esito della successiva udienza di insistere sulle domande e istanze, fatta salva la possibilità per le parti in caso di raggiungimento di accordo di fare istanza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
A quel punto, il Giudice Delegato, visto l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, in attesa che le medesime raggiungessero auspicabilmente un accordo complessivo come in parte emerso, in conformità alle richieste e istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c. così provvedeva:
“1) Adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, come richiesto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sopra trascritto, confermando allo stato le statuizioni di cui alla sentenza n. 1080/17 del 18 gennaio/27 gennaio 2017, parzialmente modificata con sentenza della CdA di Milano del 13 dicembre 2017 /5 febbraio
2018
2) Nulla provvede sulle istanze istruttorie atteso che le parti si sono riservate di insistere sulle stesse ove non riescano a trovare un accordo;

3) Rinvia in prosecuzione, su richiesta delle parti medesime, all'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 25 gennaio
2024 ore 11,00 anche al fine verificare se le parti siano state in grado di raggiungere un accordo, fatta salva ogni diversa determinazione, invitando le stesse in caso positivo, a depositare un'eventuale istanza congiunta ex art. 473 bis . 51. c.p.c.”
All'udienza in prosecuzione del 25 gennaio 2024, il Giudice Delegato, dopo che il signor dava atto del Pt_1 decesso del di lui fratello titolare del 50% delle quote della con conseguente apertura ancora in CP_3 corso della successione testamentaria che aveva impedito la definizione dell'accordo raggiunto dalle parti in via provvisoria alla precedente udienza del 19 settembre 2023 e del reperimento di un lavoro da parte della figlia
, sentiva di nuovo le parti. Per_2
Dopo nuova ampia discussione le parti concordavano di raggiungere un accordo a chiusura della fase ex art. 473 bis. 22 c.p.c. chiedendo pertanto che il giudice Delegato pronunciasse i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità al medesimo accordo, senza però rinuncia alcuna alle iniziali domande e alle istanze istruttorie su cui
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chiedevano che il Giudice valutasse e si pronunciasse eventualmente la successiva udienza ove non fossero riuscite a trovare un accordo definitivo:
L'accordo di cui si chiedeva il recepimento nei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. era il seguente;

“1) Revoca dell'assegno di mantenimento a carico di per il mantenimento della figlia che ha Pt_3 Per_2 trovato lavoro e ha raggiunto la sua autonomia economica, con decorrenza da febbraio 2024;
2) Revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale alla signora CP_1
3) Le parti concordano che la signora proprietaria del 50% della casa, rimanga provvisoriamente a CP_1 vivere nella casa ex coniugale in attesa del raggiungimento di un eventuale accordo complessivo, impegnandosi il sig. anche come amministratore della Medianimics a garantire alla signora di rimanere nella medesima Pt_1 casa senza che le possa esserle richiesto il pagamento di canoni o indennità di occupazione per la quota del
50% e con impegno altresì del medesimo sig. a continuare a pagare il 50% delle spese condominiali Pt_1 ordinarie di pertinenza della signora in quanto assegnataria in via provvisoria;

4) Le parti si riservano di intavolare serie trattative per raggiungere un accordo complessivo che preveda ogni questione inerente alla abitazione ex coniugale;

5) Il sig,. si impegna a continuare a versare alla signora l'importo di € 1.200 al mese come Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento, senza rivalutazione con decorrenza da febbraio 2024.
6) Le parti chiedono quindi la fissazione di un'udienza nel mese di settembre 2024.”
Il Giudice Delegato, visto l'accordo raggiunto dalle parti a definizione della fase ex art. 473 bis., 22 c.p.c. con la richiesta delle stesse unitamente ai rispettivi difensori di provvedere in conformità a tale accordo, senza rinuncia però alle domande di cui agli atti introduttivi e alle istanze istruttorie rispettivamente articolate, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., cosi provvedeva:
“1) Adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, come richiesto dalle parti, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sopra trascritto, da intendersi qui integralmente richiamato;

2) Fissa per verificare se le parti abbiano trovato un accordo complessivo e per ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine alle istanze istruttorie ove le parti volessero insistervi e per la prosecuzione del giudizio all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 26 settembre 2024, invitando le parti, in caso di raggiungimento di accordo a fare istanza congiunta di anticipazione dell'udienza ovvero in caso di necessità a richiedere l'udienza di presenzia, con invito altresì a depositare le suddette note ex art. 127 ter c.p.c. un giorno prima.”
Il Giudice Delegato, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, avendo le stesse dato atto di non essere riusciti a trovare un accordo definitivo, insistendo sulle rispettive domande finali e sulle istanze istruttorie di cui agli atti introduttivi e memorie ex art, 473 bis 17 c.p.c., pronunciava in data 27 settembre 2024 la seguente ordinanza con cui, dopo aver riportato i precedenti provvedimenti emessi all'esito delle udienze del 19 settembre
2023 e 25 gennaio 2024, così provvedeva:
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“(…..) Rilevato che le parti hanno dato atto nelle rispettive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c di non essere riuscite a trovare un accordo definitivo, insistendo quindi nelle rispettive domande finali e nelle istanze istruttorie di cui agli atti introduttivi e memorie ex art. 473 bis. 17 c.p..c.
Ritenuto di dover confermare i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. come già emessi in conformità agli accordi raggiunti dalle parti medesime con i rispettivi difensori e meglio perfezionati all'udienza del 25 gennaio
2024, come da loro espressa domanda e con richiesta solo di riservarsi sulle istanze istruttorie in caso di non raggiungimento di accordo definitivo per la conversione del rito, rimettendo a questo punto ogni altra valutazione nel merito delle domande al Collegio una volta rimessa la decisione finale all'esito dell'attività istruttoria qui di seguito disposta (ad eccezione della domanda di pronuncia di sentenza parziale chiesta da parte conventa che va subito rimessa al Collegio) ovvero ove dovessero essere presentate al GD istanze di modifica sulla base di eventuali sopravvenienze al momento né allegate né seriamente documentate.
Osservato, pertanto, che a questo punto il Giudice Delegato deve affrontare e decidere le istanze istruttorie su cui le parti hanno insistito, meglio articolato nei rispettivi atti.
Rilevato come le istanze di prova orali avanzate nel ricorso da parte attrice per relationem non superino il vaglio di ammissibilità non essendo state dedotte per capitoli specifici in violazione dell'art. 244 c.p.c. mentre quelle articolate dalla medesima parte attrice nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. sono solo a prova a contraria ove dovessero essere accolte quelle dirette di parte convenuta.
Ritenuta, altresì, la necessità di fare maggiore chiarezza e trasparenza in ordine all'effettiva situazione economica, reddituale e patrimoniale del sig. che coinvolge anche le società di cui il medesimo è socio, Pt_1 anche per la complessità come emersa e rappresentata considerata la successione appena aperta e anche tenuto conto del recente trasferimento della residenza del sig. nella Repubblica di San Marino dal 14.02.2024 Pt_1
(comunicato solo da parte convenuta con le note scritte e dalla medesima documentato, di cui invece nulla era stato rappresentato e annunciato in sede di ultima udienza dalla parte attrice), deve accogliersi, in quanto ammissibile e rilevante, l'istanza istruttoria di parte convenuta di procedere ad indagine di Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del sig. estendendo gli Parte_1 accertamenti anche alle società Arthas srl e (ritenuta invece superflua, sovrabbondante ed CP_3 esplorativa l'estensione ad altri soggetti), come specificato e meglio articolato in dispositivo.
Ritenuto che tutte le ulteriori numerose istanze articolate dalla medesima parte convenuta di CTU contabile, istanze ex artt. 210,213 c.c ,di accertamenti ex art 492 bis cpc, 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. appaiono superate da quanto già qui disposto, superflue e in parte anche generiche per come formulate, con conseguente rigetto delle stesse.
Osservato, altresì, che anche i capitoli di prova per interpello e testi articolati da parte convenuta non superino il vaglio di ammissibilità in quanto vertenti tutti su circostanze documentate o da documentare e comunque irrilevanti e parimenti, come già sopra indicato, i due capitoli di prova articolati a prova contraria nella memoria ex articolo 473 bis. 17 c pc da parte attrice;

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Rilevato che la richiesta cautelare di sequestro ex art. 473 bis. 36 c.p.c. come formulata da parte convenuta della quota del 50% dell'abitazione coniugale e di tutte le quote della società Arthas e di qualsiasi altra quota detenuta dal medesimo non può essere accolta in difetto dei presupposti, non essendoci alcun pericolo Pt_1 attuale che il medesimo si sottragga all'adempimento degli obblighi economici, risultando che il medesimo provvede da tempo a versare regolarmente l'assegno di mantenimento per la moglie e a provvedere agli altri obblighi economici imposti, anche da ultimo con gli accordi raggiunti.
Osservato che va rimessa al Collegio la decisione sulla pronuncia della sentenza parziale di scioglimento del matrimonio come chiesta da parte convenuta.
Osservato, infine, che per tutte le altre domande va fissata udienza per esame di tutta la documentazione acquisita e depositata, sostituita dal deposito di note scritte, fatta salva ogni ulteriore determinazione per la prosecuzione del giudizio e per la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
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