Trib. Milano, sentenza 17/10/2024, n. 9041
TRIB Milano
Sentenza
17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6968 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., CF/PI: 00818570012, con l'avv. Gentile Francesco
-attrice- contro
MI ITALY S.P.A., CF/PI: 02044670301, con l'avv. Turra Michela
-convenuta-
e con l'intervento di
YM S.P.A., C.F. 07728800587 e P.I. 01853371001, con l'avv. Marzia Scura
-intervenuta-
CONCLUSIONI
Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare la giurisdizione del giudice italiano in considerazione della natura extracontrattuale dei diritti di risarcimento e di regresso azionati dalla attrice e della inopponibilità, invalidità e inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio della clausola di proroga della giurisdizione per devoluzione ad arbitro estero inerente il rapporto commerciale di compravendita tra YM s.p.a.
e MI ITALY s.p.a. invocata dalla convenuta;
- dichiarare, altresì, per i medesimi motivi, l'applicabilità delle legge italiana e l'irrilevanza, inefficacia e inopponibilità all'attrice UNIPOLSAI delle contestate pattuizioni tra YM e MI ITALY che si assumono perfezionatesi relativamente alla applicazione della legge finlandese al rapporto di compravendita tra dette parti;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1. - accertare e dichiarare che i danni per cui è causa, cagionati al processo di produzione della società EDILFIBRO S.p.a., di cui al sinistro indennizzato da
1
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. con l'atto di transazione e quietanza del 20 aprile 2020, sono ascrivibili, in via esclusiva, alla responsabilità della convenuta società MI ITALY S.p.a. per aver fornito alla società YM s.p.a. (interveniente), a sua volta fornitrice di EDILFIBRO s.p.a. un prodotto
“flocculante” diverso, per essenziali caratteristiche fisiche e chimiche, da quello oggetto dell'ordine di acquisto.
- per l'effetto, condannare la società MI ITALY S.p.a. a rimborsare a UNIPOLSAI Assicurazioni
S.p.a., in qualità di soggetto surrogatosi ai sensi dell'art. 1201 cod. civ. (surrogazione per volontà del creditore) nei diritti risarcitori del danneggiato EDILFIBRO S.p.a., nonché in qualità di assicuratore di responsabilità civile, surrogatosi ex art. 1916 cod. civ., fino a concorrenza dell'indennità pagata, nel diritto di regresso e risarcitorio della propria assicurata YM S.p.a. nei confronti della convenuta (surrogazione legale), l'importo di complessivi Euro 50.689,60, già detratto lo scoperto contrattuale minimo di Euro 10.000,00, rimborsato dall'assicurata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: dichiarare esaustiva e logicamente motivata nelle conclusioni di risposta ai quesiti formulati dal Giudice la Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal CTU designato inf. Valerio Lunati in data 29 settembre 2022 e meritevole di essere posta a fondamento della decisione in ordine all'an ed al quantum della domanda dell'attrice. Per mero scrupolo defensionale, ove occorresse ai fini della eventuale integrazione della prova del danno,
UNIPOLSAI, reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale, formulata nella memoria ex art.183 6°co. n. 2 c.p.c. depositata il 20 luglio 2021, sulle seguenti circostanze: 1) < ho verificato l'entità dei danni subiti da EDILFIBRO S.p.a. a causa della fornitura di flocculante non conforme al prodotto chimico indicato nell'etichetta della fornitura e alla relativa scheda tecnica, distinti per tipologia di lastre in fibrocemento prodotte con l'utilizzo del detto flocculante, non commerciabili per mancanza delle caratteristiche di resistenza, come indicati nella mia relazione peritale in data 2 marzo 2020, che mi si rammostra, sulla base del costo di medio di produzione delle lastre medesime, da me accertato attraverso l'esame dei documenti contabili dell'azienda danneggiata>>;
2) < costi di smaltimento delle lastre inutilizzabili come indicato nella perizia da me redatta, sulla base delle fatture esibite da EDILFIBRO, allegate alla relazione stessa >> Si indica a teste: perito ing. Giampiero Polillo Viale XI febbraio 2 Pavia.
IN OGNI CASO: 3. - condannare la convenuta al pagamento, in favore di UNIPOLSAI Assicurazioni
S.p.a., delle spese, inclusi costi della consulenza tecnica di parte e di C.T.U. e degli onorari del presente giudizio, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
*
Per MI ITALY S.P.A.
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa ogni pronuncia e declaratoria del caso, anche in relazione alla legge applicabile al Contratto, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale:
1. accertare il proprio difetto di giurisdizione per le ragioni tutte esposte in narrativa in favore del
Tribunale Arbitrale costituito presso la Ca-mera di Commercio Centrale della Finlandia, ad Helsinki.
Nel merito, in via subordinata:
2
1. rigettare le domande proposte da UN Assicurazioni S.p.A. e da YM S.p.A. nei confronti di
MI IT S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale:
1. condannare YM S.p.A. al pagamento della somma di Euro 44.896,00 o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di giudizio, oltre agli interessi dovuti ex Legge n. 231/2002.
In via istruttoria:
1. respingere tutte le istanze istruttorie formulate da UN Assicura-zioni S.p.A. e da YM S.p.A in quanto superflue per tutti i motivi indicati in atti;
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli di prova formulati da UN
Assicurazioni S.p.A., MI IT S.r.l. chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi.
In ogni caso:
1. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre ad IVA e CPA.
*
Per YM S.P.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria domanda, istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
In via principale, per tutte le ragioni esposte e documentate in corso di causa:
- accertato l'inadempimento di MI IT S.p.A., dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la stessa MI IT S.p.A. e YM s.r.l. con riferimento al prodotto contestato e, conseguentemente,
- condannare MI IT S.p.A. al risarcimento dei danni derivati a YM s.r.l. nella misura di:
euro 10.000,00, pari alla franchigia che YM si è vista costretta a pagare a UN, che ha risarcito a ED l'intero danno quantificato in euro 60.689,60;
euro 1.560,00, pari al mancato guadagno derivato a YM in relazione alla specifica fornitura oggetto di contestazione;
euro 26.539,00, pari al mancato guadagno connesso alla perdita del cliente ED, calcolato sulla base dei margini di guadagno relativi agli ultimi cinque anni di relazione commerciale, manifestamente interrotta a seguito del sinistro di cui è causa;
euro 2.323,25 pari ai costi sostenuti da YM per lo stoccaggio del prodotto contestato fino al mese di dicembre 2023 compreso, calcolati sulla base del prospetto costi prodotto sub 19, oltre ai costi successivamente sostenuti e da sostenersi, calcolati sulla base del medesimo prospetto, sino al momento in cui il prodotto sarà smaltito;
o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità;
- condannare MI IT s.p.A. a ritirare il prodotto litigioso ancora giacente presso i magazzini di
YM s.r.l. a propria cura e spese, con la fissazione a titolo di astreinte, 10 ex art. 614 bis c.p.c., di una somma non inferiore a euro 5.000,00, o diversa somma che sia ritenuta di giustizia, in caso di inosservanza del suddetto provvedimento entro n. 7 giorni, o diverso termine ritenuto di giustizia, dalla emissione della sentenza di primo grado, calcolata tenuto conto dei prevedibili pregiudizi a cui è esposta la esponente, della natura della prestazione richiesta e di ogni altra circostanza utile;
o, in subordine,
- condannare MI IT s.p.A. a risarcire YM dei costi di trasporto e smaltimento, nella misura che verrà determinata, che la stessa dovesse sostenere in caso si vedesse costretta a compiere in prima persona dette attività;
3
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Tra febbraio e marzo 2019 YM PA e MI IT PA hanno concluso un contratto di vendita con cui
YM ha acquistato 13.000 Kg di un componente chimico denominato FL A-115 HMW, flocculante successivamente commercializzato a marchio YM per la produzione di lastre in fibrocemento ecologico del comparto edile.
Una volta ricevuto il materiale, YM ha applicato una etichetta a proprio nome, apponendo la sigla
YM FLOC 205 S, senza modificare il contenuto del prodotto venduto da MI.
Il prodotto a nome YM è stato poi venduto a ED PA.
Successivamente, nel giugno 2019, ED ha lamentato che il prodotto venduto da YM avrebbe causato danni alla propria attività, consistente nella produzione di lastre per copertura ad uso industriale.
Sicché, YM ha inviato a MI un campione del prodotto acquistato e rivenduto a ED ed è emerso che MI aveva consegnato a YM il flocculante FL A100PWG in luogo del flocculante FL A-115 HMW, oggetto dell'ordine di acquisto.
A fronte di copertura assicurativa in favore di YM, è così intervenuta UN, la quale ha riconosciuto un danno a carico di ED pari ad € 60.689,60 all'esito di accertamenti peritali.
Detta somma è stata corrisposta da UN a ED come
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., CF/PI: 00818570012, con l'avv. Gentile Francesco
-attrice- contro
MI ITALY S.P.A., CF/PI: 02044670301, con l'avv. Turra Michela
-convenuta-
e con l'intervento di
YM S.P.A., C.F. 07728800587 e P.I. 01853371001, con l'avv. Marzia Scura
-intervenuta-
CONCLUSIONI
Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare la giurisdizione del giudice italiano in considerazione della natura extracontrattuale dei diritti di risarcimento e di regresso azionati dalla attrice e della inopponibilità, invalidità e inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio della clausola di proroga della giurisdizione per devoluzione ad arbitro estero inerente il rapporto commerciale di compravendita tra YM s.p.a.
e MI ITALY s.p.a. invocata dalla convenuta;
- dichiarare, altresì, per i medesimi motivi, l'applicabilità delle legge italiana e l'irrilevanza, inefficacia e inopponibilità all'attrice UNIPOLSAI delle contestate pattuizioni tra YM e MI ITALY che si assumono perfezionatesi relativamente alla applicazione della legge finlandese al rapporto di compravendita tra dette parti;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1. - accertare e dichiarare che i danni per cui è causa, cagionati al processo di produzione della società EDILFIBRO S.p.a., di cui al sinistro indennizzato da
1
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. con l'atto di transazione e quietanza del 20 aprile 2020, sono ascrivibili, in via esclusiva, alla responsabilità della convenuta società MI ITALY S.p.a. per aver fornito alla società YM s.p.a. (interveniente), a sua volta fornitrice di EDILFIBRO s.p.a. un prodotto
“flocculante” diverso, per essenziali caratteristiche fisiche e chimiche, da quello oggetto dell'ordine di acquisto.
- per l'effetto, condannare la società MI ITALY S.p.a. a rimborsare a UNIPOLSAI Assicurazioni
S.p.a., in qualità di soggetto surrogatosi ai sensi dell'art. 1201 cod. civ. (surrogazione per volontà del creditore) nei diritti risarcitori del danneggiato EDILFIBRO S.p.a., nonché in qualità di assicuratore di responsabilità civile, surrogatosi ex art. 1916 cod. civ., fino a concorrenza dell'indennità pagata, nel diritto di regresso e risarcitorio della propria assicurata YM S.p.a. nei confronti della convenuta (surrogazione legale), l'importo di complessivi Euro 50.689,60, già detratto lo scoperto contrattuale minimo di Euro 10.000,00, rimborsato dall'assicurata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: dichiarare esaustiva e logicamente motivata nelle conclusioni di risposta ai quesiti formulati dal Giudice la Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dal CTU designato inf. Valerio Lunati in data 29 settembre 2022 e meritevole di essere posta a fondamento della decisione in ordine all'an ed al quantum della domanda dell'attrice. Per mero scrupolo defensionale, ove occorresse ai fini della eventuale integrazione della prova del danno,
UNIPOLSAI, reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale, formulata nella memoria ex art.183 6°co. n. 2 c.p.c. depositata il 20 luglio 2021, sulle seguenti circostanze: 1) < ho verificato l'entità dei danni subiti da EDILFIBRO S.p.a. a causa della fornitura di flocculante non conforme al prodotto chimico indicato nell'etichetta della fornitura e alla relativa scheda tecnica, distinti per tipologia di lastre in fibrocemento prodotte con l'utilizzo del detto flocculante, non commerciabili per mancanza delle caratteristiche di resistenza, come indicati nella mia relazione peritale in data 2 marzo 2020, che mi si rammostra, sulla base del costo di medio di produzione delle lastre medesime, da me accertato attraverso l'esame dei documenti contabili dell'azienda danneggiata>>;
2) < costi di smaltimento delle lastre inutilizzabili come indicato nella perizia da me redatta, sulla base delle fatture esibite da EDILFIBRO, allegate alla relazione stessa >> Si indica a teste: perito ing. Giampiero Polillo Viale XI febbraio 2 Pavia.
IN OGNI CASO: 3. - condannare la convenuta al pagamento, in favore di UNIPOLSAI Assicurazioni
S.p.a., delle spese, inclusi costi della consulenza tecnica di parte e di C.T.U. e degli onorari del presente giudizio, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.
*
Per MI ITALY S.P.A.
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa ogni pronuncia e declaratoria del caso, anche in relazione alla legge applicabile al Contratto, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale:
1. accertare il proprio difetto di giurisdizione per le ragioni tutte esposte in narrativa in favore del
Tribunale Arbitrale costituito presso la Ca-mera di Commercio Centrale della Finlandia, ad Helsinki.
Nel merito, in via subordinata:
2
1. rigettare le domande proposte da UN Assicurazioni S.p.A. e da YM S.p.A. nei confronti di
MI IT S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale:
1. condannare YM S.p.A. al pagamento della somma di Euro 44.896,00 o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di giudizio, oltre agli interessi dovuti ex Legge n. 231/2002.
In via istruttoria:
1. respingere tutte le istanze istruttorie formulate da UN Assicura-zioni S.p.A. e da YM S.p.A in quanto superflue per tutti i motivi indicati in atti;
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli di prova formulati da UN
Assicurazioni S.p.A., MI IT S.r.l. chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi.
In ogni caso:
1. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre ad IVA e CPA.
*
Per YM S.P.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria domanda, istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
In via principale, per tutte le ragioni esposte e documentate in corso di causa:
- accertato l'inadempimento di MI IT S.p.A., dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la stessa MI IT S.p.A. e YM s.r.l. con riferimento al prodotto contestato e, conseguentemente,
- condannare MI IT S.p.A. al risarcimento dei danni derivati a YM s.r.l. nella misura di:
euro 10.000,00, pari alla franchigia che YM si è vista costretta a pagare a UN, che ha risarcito a ED l'intero danno quantificato in euro 60.689,60;
euro 1.560,00, pari al mancato guadagno derivato a YM in relazione alla specifica fornitura oggetto di contestazione;
euro 26.539,00, pari al mancato guadagno connesso alla perdita del cliente ED, calcolato sulla base dei margini di guadagno relativi agli ultimi cinque anni di relazione commerciale, manifestamente interrotta a seguito del sinistro di cui è causa;
euro 2.323,25 pari ai costi sostenuti da YM per lo stoccaggio del prodotto contestato fino al mese di dicembre 2023 compreso, calcolati sulla base del prospetto costi prodotto sub 19, oltre ai costi successivamente sostenuti e da sostenersi, calcolati sulla base del medesimo prospetto, sino al momento in cui il prodotto sarà smaltito;
o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità;
- condannare MI IT s.p.A. a ritirare il prodotto litigioso ancora giacente presso i magazzini di
YM s.r.l. a propria cura e spese, con la fissazione a titolo di astreinte, 10 ex art. 614 bis c.p.c., di una somma non inferiore a euro 5.000,00, o diversa somma che sia ritenuta di giustizia, in caso di inosservanza del suddetto provvedimento entro n. 7 giorni, o diverso termine ritenuto di giustizia, dalla emissione della sentenza di primo grado, calcolata tenuto conto dei prevedibili pregiudizi a cui è esposta la esponente, della natura della prestazione richiesta e di ogni altra circostanza utile;
o, in subordine,
- condannare MI IT s.p.A. a risarcire YM dei costi di trasporto e smaltimento, nella misura che verrà determinata, che la stessa dovesse sostenere in caso si vedesse costretta a compiere in prima persona dette attività;
3
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Tra febbraio e marzo 2019 YM PA e MI IT PA hanno concluso un contratto di vendita con cui
YM ha acquistato 13.000 Kg di un componente chimico denominato FL A-115 HMW, flocculante successivamente commercializzato a marchio YM per la produzione di lastre in fibrocemento ecologico del comparto edile.
Una volta ricevuto il materiale, YM ha applicato una etichetta a proprio nome, apponendo la sigla
YM FLOC 205 S, senza modificare il contenuto del prodotto venduto da MI.
Il prodotto a nome YM è stato poi venduto a ED PA.
Successivamente, nel giugno 2019, ED ha lamentato che il prodotto venduto da YM avrebbe causato danni alla propria attività, consistente nella produzione di lastre per copertura ad uso industriale.
Sicché, YM ha inviato a MI un campione del prodotto acquistato e rivenduto a ED ed è emerso che MI aveva consegnato a YM il flocculante FL A100PWG in luogo del flocculante FL A-115 HMW, oggetto dell'ordine di acquisto.
A fronte di copertura assicurativa in favore di YM, è così intervenuta UN, la quale ha riconosciuto un danno a carico di ED pari ad € 60.689,60 all'esito di accertamenti peritali.
Detta somma è stata corrisposta da UN a ED come
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