Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 315
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. LAV. N. 1574/2024
Udienza del 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1574/2024 promossa
DA
LE AF (C.F. [...])
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Parretta
- RICORRENTE -
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge n. 222/1984) – riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo – giudizio di merito a seguito di A.T.P.
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Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/06/2024, RL AF, all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 708/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la
C.T.U. espletata dal Dott. Marco Vatrano, ha introdotto il presente giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge n. 222 del 1984) poiché affetto da patologie che - secondo la sua prospettazione - determinerebbero la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini professionali (operaio generico).
1.1. Il Giudizio di ATP (R.G. n. 708/2023) veniva dapprima riunito a quello iscritto al R.G. n. 679/2023, pure introdotto dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%.
Successivamente, i due giudizi, su istanza del ricorrente, venivano però separati, intendendo questi presentare la dichiarazione di dissenso limitatamente all'accertamento peritale relativo all'assegno ordinario (RG.
n. 708/2023), oggetto del presente giudizio di merito.
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 679/2023, il CTU riconosceva, infatti, che la gravità delle patologie da cui è affetto il RL determina una invalidità totale pari al 77%, a decorrere dal mese di luglio 2022 (data di presentazione della domanda amministrativa). Detto accertamento è stato
(incontestatamente) omologato, non essendo stata presentata dichiarazione di dissenso da alcuna delle parti.
1.2. Il medesimo CTU, in relazione all'assegno ordinario di invalidità
(legge n. 222/1984) ha invece ritenuto che il ricorrente non presenti menomazioni fisiche o mentali tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, inferiore ad un terzo (si veda la relazione di CTU depositata nel fasc. n.
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708/2023 in data 09/01/2024).
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia
“accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il diritto … all'assegno di cui alla suddetta norma, in misura di legge e con decorrenza sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.04.2022) e per l'effetto riconoscerne, mediante sentenza, il beneficio, per come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” e che, l'INPS venga condannato al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
2. Si è costituito l'INPS che ha concluso per l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. Il ricorso oltre ad essere ammissibile (in quanto tempestivo e contenente specifiche censure alla relazione di C.T.U.) è fondato nei limiti che di seguito si specificano (ovvero con riferimento all'accertamento del requisito sanitario), mentre deve essere rigettata la domanda di condanna.
4. Il ricorrente ha evidenziato che «La CTU redatta dal Dott. Marco
Vatrano, nel giudizio RG 708/2023, non è condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed è, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta.
Infatti, per come si evince dall'allegato parere sanitario reso dal consulente di parte del sig. RL, Dott. Rosario Raffa (all. 13), la relazione redatta dal nominato consulente tecnico d'ufficio Dott. Marco Vatrano appare carente sia sotto il profilo clinico che sotto il profilo medico-legale.
In particolare, lo stesso sottolinea come l'elaborato sia errato, insufficiente e privo dei motivi oltre che carente delle risposte ai quesiti posti dal
Giudice.
Il contenuto della relazione, a parere del consulente tecnico di parte, risulta privo oltretutto di qualsivoglia valutazione medico legale circa la capacità di lavoro del sig. RL, operaio generico.
In particolare evidenzia il ctp che in ambito di invalidità pensionabile il giudizio valutativo deve si, essere ancorato alla situazione biologica
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