Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 8570/2018 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8570/2018 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
IO IO (c.f.: [...]), IO IO (c.f.:
[...]), TE NT (c.f.:
[...]), tutti quali eredi di IO OC HE, C.F.
FRIRCM34EO7H287B, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Gaggiano
e dall'Avv. Carolina Rita Scarano, elettivamente domiciliati in Rignano
Garganico alla Via Carducci n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gaggiano
ATTORI contro
AL S.p.A. (partita IVA 05032630963), quale Impresa Designata alla gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo RENZULLI, elettivamente domiciliata in Manfredonia (FG), alla Via Tribuna n° 69/E, presso lo Studio
Legale Associato Renzulli
CONVENUTO
BA EL


CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale e risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art.
58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione inoltrato per la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, in data 13 dicembre 2018, IO OC HE ha convenuto in giudizio l'AN S.p.A., quale Impresa Designata e quale gestrice ratione loci del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, al fine di sentirla condannare a pagare in suo favore la complessiva somma di Euro 128.282,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, a titolo di integrale ristoro di tutti i danni patiti in dipendenza di un sinistro, asseritamente causato da un veicolo estero con targa non corrispondente al telaio, non assicurato, il cui conducente sarebbe rimasto non identificato. A sostegno della propria domanda IO ha dedotto che:
• in data 14.01.2017, alle ore 15,30 circa, mentre percorreva la strada comunale in località “ La Marchesa”, agro di San Severo (FG), alla guida della propria autovettura Fiat ND, tg. CC 032RZ, assicurata con la Unipol Ass.ni S.p.A., con cintura di sicurezza inserita, era stato improvvisamente urtato violentemente dall'autovettura Audi A4 con targa bulgara BGE4697KA, non assicurata, proveniente dalla strada provinciale 25, comune di San Severo (FG);

• la responsabilità del sinistro doveva imputarsi esclusivamente al conducente (datosi alla fuga) dell' Audi A4, che a causa della velocita elevata perdeva il controllo dell'auto ed imbatteva la Fiat ND, in
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stato di quiete allo scopo di concedere la precedenza, facendola sbalzare nella cunetta laterale;

• il conducente dell'Audi A4 si era dato alla fuga;

• per i primi soccorsi erano intervenuti i Carabinieri di Rignano
Garganico che si trovavano sul posto, la di lui moglie IL
NT e RI TE, mentre i rilievi venivano successivamente effettuati dai Carabinieri di San Severo;

• a seguito dell'occorso egli aveva patito lesioni per il trattamento delle quali era stato immediatamente tradotto, a mezzo ambulanza del
Servizio “118”, presso il nosocomio “Casa Sollievo della Sofferenza” di San IO Rotondo, ove veniva ricoverato e dimesso in data
20.01.2017 con la diagnosi: “frattura branche ilio ed ischio-pubiche di sinistra, contusioni multiple e focolaio di emorragia cerebrale”;
• successivamente all'evento egli si era sottoposto a visite specialistiche ed accertamenti strumentali e la TAC cranio-encefalo e rachide cervicale eseguita il 26.04.2017 aveva mostrato una “rottura completa del dente dell'epistrofeo”;
• il danno da lesioni patito era stato quantificato in complessivi €
128.282,50;

• con racc. a, r del 20/03/2017 era stato richiesto il risarcimento dei danni alla AN Assicurazioni GV, poiché il sinistro era stato cagionato da veicolo non coperto da assicurazione ma quest'ultima aveva risposto alla richiesta in data 03.05.2017 rilevando che “Il veicolo non assicurato tipo Audi A4 targato BGE4697KA risulta di nazionalità Bulgara. Poiché la Bulgaria rientra fra i paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, competente alla gestione del danno è l'U.C.I, Ufficio Centrale Fondo di Garanzia”;
• con racc. a.r, del 31.05.2017, a mezzo del proprio difensore, aveva evidenziato che da verbale dei Carabinieri di San Severo era emerso dal numero di telaio che il veicolo era stato immatricolato in Italia e
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poi rottamato per cui competente alla gestione del sinistro era il
GV;

• come da richiesta con racc. a.r. del 19.09.2017, era pervenuta ad
AN Assicurazioni l'attestazione dell'U.C.I. della non corrispondenza tra targa e veicolo estero responsabile;

• egli era stato sottoposto ritualmente a visita medico legale e, all'esito, con racc. a.r. del 16.10.2018 AN S. p. A. era stata invitata alla
Stipula della convenzione di Negoziazione assistita cui, AN S.p.A. aveva comunicato di non aderire poiché “Allo stato degli atti non è possibile formulare offerta risarcitoria in quanto non è stata trasmessa copia integrale del fascicolo penale a seguito dell'apertura
d'ufficio del relativo procedimento. Il medico legale riferisce
'occorrenza di prove in ambito nesso causale evento /lesioni circa
l'effettivo ribaltamento dell'autovettura a bordo della quale si trovava il Sig. IO ed in ordine all'effettivo utilizzo dei presidi obbligatori di protezione”.
IO ha concluso chiedendo: “Dichiarare responsabile esclusivo della collisione per cui è causa, per le ragioni esposte in narrativa, il conducente
(non identificato perché fuggiva) dell'Audi A4 con targa bulgara
BGE4697KA, non assicurata;
Dichiarare tenuta, per i motivi esposti, e quindi condannare la convenuta S .p. A AN Assicurazioni, in persona del legale rapp.te pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia

Vittime della Strada, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa, che si quantificano in Euro
128.282,50 o nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese straordinarie ed accessori di legge, oltre al pagamento delle spese dei consulenti di parte di cui valersi nel corso del giudizio”.
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Con comparsa di costituzione depositata in data 21.03.2019 si è costituita
AN ass.ni GV, impugnando e contestando la domanda attorea sia in ordine all'an, sia sotto il profilo del quantum debeatur. AN ha sostenuto
l'infondatezza della pretesa attorea deducendo:
• l'improcedibilità dell'azionata domanda per difetto di litisconsorzio necessario con il presunto responsabile del danno, individuato in AB
DZ;

• nel merito, la mancata prova da parte dell'attore della dinamica prospettata nell'atto introduttivo, anche in relazione ad un eventuale concorso nella causazione del sinistro da parte dell'attore e al corretto utilizzo dei presidi di sicurezza;

• l'infondatezza della domanda in punto di an per la carenza del necessario nesso di causalità tra le ingenti lesioni asseritamente sofferte dall'attore e il sinistro stradale dedotto in citazione;

• che il Dott. Fallucchi, sanitario fiduciario dell'AN, nella relazione medico-legale, aveva espresso dubbi in ordine alla compatibilità delle lesioni dedotte con il narrato sinistro, sottolineando che la frattura del dente dell'epistrofeo dedotta da parte attrice è stata diagnosticata solo a distanza di oltre 5 mesi dall'accaduto, ossia in data 27 giugno 2017, nonostante l'attore avesse già effettuato altre TAC cerebro-cervicali in data antecedente;

• che la ricostruzione dei fatti eseguita da parte dei Carabinieri di San
Severo, intervenuti soltanto dopo più di tre ore dal sinistro, non era pacifica, basandosi sulle sole dichiarazioni di AL AM, dichiaratosi terzo trasportato a bordo del veicolo Audi A4 il quale riferiva di un presunto conducente, tale Ba MA, datosi alla fuga;

• che l'attore, pur a fronte dei gravi danni riportati, non aveva sporto formale denuncia-querela contro ignoti presso le competenti Autorità, tanto che il procedimento penale N° 591/2017 R.G.N.R. - mod. 44, instaurato a seguito del sinistro, presso la Procura della Repubblica
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presso il Tribunale di Foggia, era stato archiviato, ai sensi dell'art. 345
c.p.p.
, per mancanza di querela della persona offesa;

• che l'ammontare delle richieste risarcitorie avanzate a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, nonché a titolo di danno morale ed esistenziale, era del tutto arbitrario, eccessivo, non provato.
L'AN ass.ni GV ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la domanda promossa da IO OC HE improcedibile e/o improponibile per difetto di litisconsorzio necessario con il presunto responsabile del danno;
in subordine, ordinare all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti di BA EL, il quale è stato indicato nel rapporto dei Carabinieri di San Severo come proprietario dell'autovettura AUDI A4, numero di telaio WAUZZZ8DZWA272394, precedentemente targata AY 691 DA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 287, IV comma del Decr. Legisl.vo 7 settembre 2005 n° 209;
2) NEL MERITO, rigettare la domanda risarcitoria promossa dall'attore, IO OC

HE, perché infondata, pretestuosa, attinta da un evidente difetto del nesso causale, sproporzionata nel quantum e non provata;
3) in via gradata, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, residuale e minimale, della domanda di
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