Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 353

TRIB Ragusa
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Ragusa
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 353
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 353
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 2739/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2739/2021 promossa da:
ST CE, nato a [...] il [...] (C.F [...]) e CC PA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TERESA MARLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

ATTORI
Contro
PA MA (C.F. [...]), nata a [...] il [...];
CONVENUTA CONTUMACE
UNICREDIT S.P.A., con sede in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, C.F. 00348170101
CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO
Divisione di beni non caduti in successione

CONCLUSIONI
ATTORE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: Ritenuto e dichiarato che gli attori e la convenuta AT IA sono comproprietari rispettivamente in ragione di un quarto ciascuno i primi due in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa del
11.4.2013 e in ragione di 2/4 la seconda in forza di accettazione tacita dell'eredità della madre
AT UC, dell'immobile descritto in narrativa e conseguentemente, ritenuta l'indivisibilità del bene in natura per l'evidenziata ridotta estensione, disporre lo scioglimento della comunione attribuendo la quota in natura di proprietà della convenuta indivisamente ed egualmente ai coniugi
ST IA previa corresponsione del conguaglio in denaro da determinarsi a mezzo eligenda
CTU.
pagina 1 di 4 Porre le spese del presente giudizio a carico di AT IA in via esclusiva atteso il suo rifiuto ingiustificato di addivenire ad un accordo stragiudiziale e in subordine a carico delle parti pro quota.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di AT IA e della DI s.p.a, le quali non si sono costituite in giudizio sebbene ritualmente citate.
Con atto di citazione notificato il 20.07.2021, i coniugi ST ES e IA GI convenivano in giudizio AT IA e DI S.p.a., deducendo:
- di essere comproprietari in ragione di ¼ ciascuno in regime di comunione di beni del fondo rustico sito in Comiso in C. da ES (lungo la S.P. Comiso- Pedalino) della superficie di ha.

0.10.19. in catasto al F.9, mappale 1007-1008, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa dell'11.04.2013 (es. Imm. N 191/96);
- che la restante quota del terreno pari a 2/4 risulta essere di proprietà di AT IA quale avente causa per successione ereditaria della madre AT UC;
quota gravata da ipoteca in rinnovazione in favore del Banco di Sicilia S.p.a. derivante da ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo per atto Notaio Demostene del 16.04.1985.
Chiedevano pertanto che il Giudice adito pronunciasse lo scioglimento della comunione sull'immobile in questione, attribuendo la quota di proprietà della convenuta AT IA indivisamente ed egualmente ai coniugi ST-IA, previa corresponsione del conguaglio in denaro.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del valore dell'immobile per cui è causa, confermarne l'indivisibilità in natura, determinare la quota di conguaglio a carico degli attori,
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