Trib. Crotone, sentenza 14/11/2024, n. 801
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G 1268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa C N ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti G R, W M, N Z, F G e N S ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crotone (KR) via Vittorio Veneto, n. 130;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata:
[...]
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9/5/2024, quale docente assunta con contratto a tempo Parte_1 indeterminato a decorrere dal1/9/2023, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, dal 2020/2021 al 2022/2023 e Controparte_1 lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “1. In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio pagina 1 di 5
dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato;
2. conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni Cont scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta;
4. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
6. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si costituiva il derendo alla richiesta di parte ricorrente e dando atto che la ricorrente risulta essere CP_7 interna al sistema delle docenze scolastiche essendo titolare di contratto a tempo indeterminato dal
1/9/2023. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
-con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa. Il ricorso è fondato e