Trib. Crotone, sentenza 14/11/2024, n. 801
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G 1268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Niccolò Savoia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crotone (KR) via Vittorio Veneto, n. 130;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata:
[...]
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9/5/2024, quale docente assunta con contratto a tempo Parte_1 indeterminato a decorrere dal1/9/2023, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, dal 2020/2021 al 2022/2023 e Controparte_1 lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “1. In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio pagina 1 di 5
dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23,
o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato;
2. conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni Cont scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta;
4. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
6. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si costituiva il derendo alla richiesta di parte ricorrente e dando atto che la ricorrente risulta essere CP_7 interna al sistema delle docenze scolastiche essendo titolare di contratto a tempo indeterminato dal
1/9/2023. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
-con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle