Trib. Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 1350
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6/3/24 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 15/03/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15600 /2022 vertente TRA GI AL, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO e dall'avv. ROSALIA LUPOLI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE
E INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso davv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 1.12.2022 parte ricorrente esponeva di aver avuto notifica di indebito in data 10.6.2022: a) Richiesta di ripetizione di € 9.701,81 per indebita fruizione dell'indennità di Disoccupazione n. 6037523000012 per il periodo dal 27/04/2011 al 27/04/2012, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta LI AL (C.F. [...]) - indebito n. 17008235;
b) Richiesta di ripetizione di € 11.212,84 per indebita fruizione dell'indennità di Aspi/Miniaspi n. 6037605800297 per il periodo dal 06/08/2013 al 06/08/2014, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta LI AL (C.F. [...]) - indebito n. 17008236;
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità della trattenuta in quanto impropria, superiore al quinto per i mesi da gennaio/ giugno 2022, nonché la prescrizione e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accertata l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'INPS per indebita fruizione della disoccupazione n. 6037523000012 dal 27/04/2011 al 1 27/04/2012, dichiarare la non ripetibilità della somma percepita pari ad € 9.701,81 e, per l'effetto, annullare la comunicazione di indebito n. 17008235, notificata il 10/06/2022. 2. Ed ancora, accertata l'illegittimità della trattenuta operata dall'Ente Previdenziale sui ratei pensionistici maturati dal 01/01/2022 al 30/06/2022, ex art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, pari complessivamente ad € 4.157,28, dichiarare il diritto del sig. EO UI al pagamento della somma pari ad € 3.557,28, corrispondente all'importo dei ratei pensionistici maturati e non corrisposti, decurtati di € 600,00, quale importo stabilito dall'Inps da trattenere mensilmente sul singolo rateo, per la ripetizione della somma percepita pari ad € 11.212,84, oggetto della comunicazione di indebito n. 17008236. 3. Per effetto di tale declaratoria, condannare l'Istituto previdenziale, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig. EO UI, della somma pari ad € 3.557,28, come sopra determinata”. Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso. Discussa la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta, all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza.
Ai fini della qualificazione dell'indebito osserva il Tribunale che si tratta di una mera azione di ripetizione di indebito, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., nel cui ambito non v'è spazio per disquisire di affidamento o di non facile riconoscibilità dei criteri di computo adottati dall'Istituto. L'indebito di cui si tratta non rientra nel novero delle prestazioni assistenziali, ma in quello piu' appropriato delle prestazioni assimilabili a quelle previdenziali, piu' precisamente prestazioni a sostegno del reddito. Infatti, nella estesa descrizione dell'istituto NASPI si chiarisce che trattarsi di una
“assicurazione sociale” anche con richiamo all'art., 3 del decreto attuativo del “Jobs act” legge 183/2014, in quanto prestazione ancorata alla contribuzione versata. Non è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 52 legge n.88/1989, pacificamente norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come da granitica giurisprudenza di legittimità. Né tantomeno possono applicarsi le norme speciali dettate per le singole ipotesi di indebito assistenziale ( per mancanza del requisito sanitari, reddituale o altre ipotesi residuali) Devono applicarsi, in conclusione, le regole generali dettate dall'art. 2033 c.c. riguardanti l'indebito oggettivo.
Si osserva in linea generale che la normativa dell'indennità NASPI, così come introdotta dal Dlgs n.22/2015 e succ. mod. e int. ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai 2
agricoli a tempo determinato o indeterminato;
A decorrere dal 1° gennaio 2022 , include anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6/3/24 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 15/03/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15600 /2022 vertente TRA GI AL, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO e dall'avv. ROSALIA LUPOLI dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE
E INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso davv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 1.12.2022 parte ricorrente esponeva di aver avuto notifica di indebito in data 10.6.2022: a) Richiesta di ripetizione di € 9.701,81 per indebita fruizione dell'indennità di Disoccupazione n. 6037523000012 per il periodo dal 27/04/2011 al 27/04/2012, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta LI AL (C.F. [...]) - indebito n. 17008235;
b) Richiesta di ripetizione di € 11.212,84 per indebita fruizione dell'indennità di Aspi/Miniaspi n. 6037605800297 per il periodo dal 06/08/2013 al 06/08/2014, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta LI AL (C.F. [...]) - indebito n. 17008236;
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità della trattenuta in quanto impropria, superiore al quinto per i mesi da gennaio/ giugno 2022, nonché la prescrizione e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accertata l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'INPS per indebita fruizione della disoccupazione n. 6037523000012 dal 27/04/2011 al 1 27/04/2012, dichiarare la non ripetibilità della somma percepita pari ad € 9.701,81 e, per l'effetto, annullare la comunicazione di indebito n. 17008235, notificata il 10/06/2022. 2. Ed ancora, accertata l'illegittimità della trattenuta operata dall'Ente Previdenziale sui ratei pensionistici maturati dal 01/01/2022 al 30/06/2022, ex art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, pari complessivamente ad € 4.157,28, dichiarare il diritto del sig. EO UI al pagamento della somma pari ad € 3.557,28, corrispondente all'importo dei ratei pensionistici maturati e non corrisposti, decurtati di € 600,00, quale importo stabilito dall'Inps da trattenere mensilmente sul singolo rateo, per la ripetizione della somma percepita pari ad € 11.212,84, oggetto della comunicazione di indebito n. 17008236. 3. Per effetto di tale declaratoria, condannare l'Istituto previdenziale, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del sig. EO UI, della somma pari ad € 3.557,28, come sopra determinata”. Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso. Discussa la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta, all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza.
Ai fini della qualificazione dell'indebito osserva il Tribunale che si tratta di una mera azione di ripetizione di indebito, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., nel cui ambito non v'è spazio per disquisire di affidamento o di non facile riconoscibilità dei criteri di computo adottati dall'Istituto. L'indebito di cui si tratta non rientra nel novero delle prestazioni assistenziali, ma in quello piu' appropriato delle prestazioni assimilabili a quelle previdenziali, piu' precisamente prestazioni a sostegno del reddito. Infatti, nella estesa descrizione dell'istituto NASPI si chiarisce che trattarsi di una
“assicurazione sociale” anche con richiamo all'art., 3 del decreto attuativo del “Jobs act” legge 183/2014, in quanto prestazione ancorata alla contribuzione versata. Non è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 52 legge n.88/1989, pacificamente norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come da granitica giurisprudenza di legittimità. Né tantomeno possono applicarsi le norme speciali dettate per le singole ipotesi di indebito assistenziale ( per mancanza del requisito sanitari, reddituale o altre ipotesi residuali) Devono applicarsi, in conclusione, le regole generali dettate dall'art. 2033 c.c. riguardanti l'indebito oggettivo.
Si osserva in linea generale che la normativa dell'indennità NASPI, così come introdotta dal Dlgs n.22/2015 e succ. mod. e int. ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai 2
agricoli a tempo determinato o indeterminato;
A decorrere dal 1° gennaio 2022 , include anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che
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