Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 2922

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 2922
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2922
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 10856/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Cannavale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10856/2020 promossa da: doValue SpA, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Uva ( C.F. [...], PEC ceciliauva@ordineavvocatiroma.org) in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito notaio
Maurizio Marino del 07.10.2010, rep. n.67867, racc. n. 18812, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA, Via Ugo Niutta n. 4;

Opponente contro
VO IG e NN AN
Convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Unicredit S.p.A., precedente titolare del credito, in forza di due contratti di mutuo ipotecario con deposito cauzionale a rogito Notaio Miranda del 23.01.2003, rep. 3635 e rep. 3636, è creditrice dell'importo di €
139.925,58 mei confronti del Sig. VO IG.
La suddetta linea di credito ipotecaria venne cristallizzata con l'emissione del D.I. n. 354/2014 – R.G. n.
21123/2013 emesso, provvisoriamente esecutivo, in data 17.01.2014 dal Tribunale Civile di NA nei confronti del Sig. VO IG.
Sulla base del suddetto titolo esecutivo l'Istituto ha, successivamente, sottoposto a pignoramento in danno di VO IG, nato a [...] il [...] C.F. [...], e residente a [...], i sottoelencati beni immobili e precisamente:
Immobili con pertinenze, accessori e diritti condominiali siti in NA (NA):
1. appartamento al piano 5°, n. int.9, composto di due vani ed accessori;
confinante con: detta via proprietà immobiliare AN

RA per due lati e beni NT TO nel N.C.E.U di NA (NA alla sez. Mer, foglio 7, mappa 1365, sub.
10, via AN RA n.12, p.5, int. 9, z.c. 13, categoria A/2, classe 5, vani 4;

2. appartamento al piano 5°, n. int.10, composto di due vani ed accessori;
confinante con: detta via proprietà immobiliare

AN RA per due lati e beni RD TO nel N.C.E.U di NA alla sez. Mer, foglio 7, mappa 1365, sub.
11, via AN RA n.12, p.5, int. 10, z.c. 13, categoria A/2, classe 5, vani 4.
Dalla relazione notarile ex art. 567, co 2, c.p.c. è emerso che il bene immobile oggetto della compravendita veniva acquistato dal Sig. VO LU in regime di comunione legale con la Sig.ra AN
NN. Successivamente, al fine di non pregiudicare la garanzia ipotecaria gravante sul suddetto bene immobile, in data 30.01.2019, la banca ha spiegato atto di intervento nella procedura esecutiva de qua in forza del contratto di mutuo condizionato a rogito Notaio Miranda del 23.01.2003, rep. 3635. In forza dei predetti mutui ipotecari condizionati a rogito Notaio Miranda del 23.01.2003, rep. 3635 e rep. 3636, erano state iscritte n. 2 ipoteche contro il dante causa (venditore) Sig. PI ON.
L'Istituto procedente provvedeva, pertanto, a notificare alla Sig.ra LI AN avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c.. Successivamente, il compendio pignorato è stato aggiudicato all'asta del
16.01.2019 per un importo complessivo di € 66.500,00.
La custode, nella predisposizione del progetto di distribuzione, riconosceva all'Istituto di credito, creditore procedente in forza del sopra citato decreto ingiuntivo e creditore intervenuto in forza del predetto contratto di mutuo ipotecario, solamente la metà dell'importo realizzato nella procedura esecutiva de qua, ciò in virtù del fatto che il decreto ingiuntivo riguardava il solo debitore esecutato VO LU.
In seguito, il G.E., all'udienza del 10/12/2019, nonostante le osservazioni del creditore odierno opponente che contestava il progetto di distribuzione, approvava il progetto di distribuzione, così come redatto dal
Custode, subordinando l'emissione dei mandati di pagamento alla mancata proposizione di opposizioni.
Successivamente, con ricorso depositato in Cancelleria in data 30/12/2019 e notificato il 16/01/2020, la
IS SPV Srl proponeva l'opposizione ex art. 617, II comma, c.p.c., avverso il provevdimento di approvazione del piano di riparto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 299/15, evocando in giudizio il Sig. VO LU, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti spiegati nel presente atto, revocare e/o annullare
l'ordinanza emessa in data 10/12/2019 e comunicata in data 11/12/2019, e, per l'effetto, in riforma del progetto di distribuzione approvato all'udienza del 10/12/2019 assegnare l'ulteriore importo di € 33.250,00 a favore dell'odierno opponente creditore ipotecario, erroneamente attribuito alla Sig.ra LI AN.”
Alla prima udienza dell'11/02/2020, verificato il regolare contraddittorio tra le parti, il Giudice emetteva ordinanza con la quale confermava la sospensione, già prevista inaudita altera parte, della distribuzione della somma assegnata alla Sig.ra LI AN ed assegnava il termine di 90 giorni per
l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto il giudizio di merito, l'odierna opponente chiede che venga revocata e/o annullata l'ordinanza emessa in data 10/12/2019 e comunicata in data 11/12/2019, e, per l'effetto, in riforma del progetto di distribuzione approvato all'udienza del 10/12/2019 assegnato l'ulteriore importo di € 33.250,00 a favore dell'odierno opponente creditore ipotecario,
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