Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 11193

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 11193
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11193
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 6980, decisa all'udienza del 7.11.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv. Marco Mariantoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via Gualtiero Serafino 29
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in allegato allegato alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti
Marco Novelli e Demetrio Crea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Lisbona 12
RESISTENTE
Oggetto: spettanze retributive.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che era stato assunto dalla
[...]
, in forza di contratto di lavoro del 2 novembre 2016 a tempo Controparte_1
indeterminato, part-time di tipo verticale, per un numero di 24 ore settimanali dal lunedì al sabato, ed inquadrato nella Categoria C1, con la qualifica di Operatore Sociale e con trattamento economico previsto dal CCNL Cooperative Sociali;
che era stato assegnato al Servizio di Assistenza agli alunni diversamente abili nelle scuole d'infanzia e dell'obbligo del Municipio VII di Roma Capitale;
che nel contratto era stato stabilito che avrebbe potuto svolgere lavoro supplementare, secondo quanto previsto dal CCNL, qualora le esigenze di servizio lo avessero richiesto;
che il rapporto di lavoro si era risolto in data 10.09.2023, per dimissioni rassegnate in data 29.05.2023 e rettificate in data 30.05.2023;
che, come stabilito dall'art. 7 del contratto di lavoro, la CP_2
resistente, ogni anno, gli aveva indicato, con comunicazione scritta, le maggiori ore destinate a lavoro supplementare per il periodo di indicato nella comunicazione stessa
(seguiva il puntuale richiamo delle comunicazioni via via ricevute nel corso del rapporto, con indicazione del relativo periodo e della variazione incrementale del monte ore settimanale);
che, in data 9 ottobre 2023, aveva inviato atto di diffida e formale pagina 2 di 6
messa in mora, con l'indicazione delle differenze retributiva ancora da percepire;
che successivamente la datrice di lavoro gli aveva pagato esclusivamente la minor somma di
€ 4.539,10 a titolo di TFR;
che, pertanto, ad oggi, era ancora creditore della somma di
10.119,81 come da allegati conteggi.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di:
“Accertare e Dichiarare che tra il sig. (…) e la Parte_1 Controparte_1
(…) è costituito un rapporto di lavoro subordinato dal 2 novembre 2016
[...]
e terminato in data al 10.09.2023 per avvenute dimissioni da parte del ricorrente;

Accertare e Dichiarare il diritto del sig. , sin dalla nascita del rapporto Parte_1
lavorativo, alla qualifica di Operatore Sociale, Cat. C1, con trattamento economico previsto dal CCNL
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