Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1628 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16.09.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro alla via G. Jannoni n. 43 presso lo studio dell'avv. Sacchi Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 6.12.2021;
attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], E_ C.F._2 elettivamente domiciliato in AM (Cs) alla via Basilicata n. 4 presso lo studio dell'avv.
Metallo Concetta, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 10.02.2022;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 6.12.2021, ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in AM il 25.03.1995 (trascritto E_ nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1995), in Per_ costanza del quale sono nati tre figli, il 26.02.1996, il 2.03.1999 e il Per_1 Per_2
1
23.10.2002. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra
i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 3335/2010 emesso in data 30.06.2010. In particolare, ha dedotto che con tale decreto è stato disposto: - l'affido condiviso dei figli (all'epoca minori) ad entrambi i coniugi, con disciplina dell'esercizio del diritto di visita, - l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, unitamente ai figli, - l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante il versamento in suo favore della somma complessiva di
600,00 entro il giorno cinque di ogni mese;
successivamente, , con ricorso E_ depositato il 12.12.2011, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi, ovvero, nello specifico, di quelle concernenti l'affido dei figli e l'assegnazione della casa coniugale;
il Tribunale di Paola, con decreto n. 2013/2012 del 22.03.2012, ha modificato le anzidette condizioni disponendo che: - il figlio risiedesse stabilmente con il padre, Per_1 Per_ mentre gli altri due figli, e continuassero a risiedere con lei nella sua nuova Per_2 abitazione in Montagnareale (Me), ove si era trasferita per esigenze lavorative, - la casa coniugale venisse assegnata al marito, suo proprietario, avendo lei rinunciato, con la sottoscrizione dell'accordo raggiunto nell'ambito del relativo procedimento, a qualunque pretesa sulla stessa casa e sul TFR maturato e/o maturando dal coniuge, - il mantenimento del figlio fosse posto a carico del padre, mentre lei vi avrebbe contribuito nella misura e Per_1 nei modi ritenuti più congrui, nonché il padre avrebbe provveduto al mantenimento dei figli Per_
e con il versamento della somma mensile complessiva di euro 450,00;
inoltre, con Per_2 atto di citazione del 20.06.2021, notificato il 30.06.2021, l'ha citata in E_ giudizio innanzi al Tribunale di Paola per accertare che si fosse resa inadempiente all'obbligo di rinunciare in favore dello stesso alla quota di proprietà dell'ex casa coniugale. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n.
898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. Parte_1
2) lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.03.1995 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AM
(CS), Atto n. 2 p. III s. A. reg. degli atti di matrimonio, contratto in AM (CS) tra il SI.
e la SI.ra ;
II. ordinare al sig. di versare E_ Parte_1 CP_1 Per_ direttamente alla FI la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre agli aggiornamenti ISTAT, come per legge e non corrisposti fino ad ora. Si evidenzia che la ragazza intende ed è in procinto di iscriversi all'università, per cui necessita dell'aiuto e del sostegno dei propri genitori per accedere alla facoltà universitaria;
III. accertare e dichiarare che l'immobile, sito in Campora San Giovanni, è in comproprietà di entrambi i coniugi. La ricorrente non intende cedere al sig. la propria quota per la quale formula sin da ora CP_1 rinuncia in favore dei figli;
IV. accertare e riconoscere in favore della ricorrente pro quota la
2 percependa somma del TFR e pensionistica del sig. . La ricorrente, fin da ora, si rende CP_1 disponibile a rinunciarvi in favore dei propri figli”.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 10.02.2022. Lo E_ stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, dell'avversa richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento Per_ previsto per la FI e di versamento diretto in favore di quest'ultima, trattandosi di Per_ domande che ormai maggiorenne, avrebbe dovuto proporre autonomamente, oltre che, comunque, non supportate da riscontri probatori circa la ricorrenza di circostanze sopravvenute alla pronuncia di separazione dei coniugi;
diversamente da quanto stabilito in sede di separazione, il figlio (già collocato presso la madre), dopo poco tempo dopo, si è Per_2 trasferito presso la sua residenza, senza che la madre abbia mai contribuito in alcun modo al suo mantenimento (a nulla rilevando lo stato di disoccupazione della stessa, in quanto di giovane età
e dotata di capacità lavorativa);
egli, in ogni caso, è impossibilitato a corrispondere importi maggiori rispetto a quelli già posti a suo carico, in quanto, a fronte della sua unica fonte di reddito costituita dallo stipendio mensile ammontante ad euro 1.710,00, deve sostenere plurimi esborsi (quali, la rata mensile del mutuo contratto per la casa coniugale pari ad euro 280,00 circa, la rata di un prestito contratto per le primarie esigenze di vita pari alla somma mensile di Per_ euro 265,00, il mantenimento mensile per la FI pari ad euro 225,00, le somme occorrenti per soddisfare i figli e , con lui residenti, i costi per le utenze Per_1 Per_2 domestiche pari a euro 150,00 circa e le spese per primarie necessità sue e della compagna, con lui convivente);
altresì, in modo del tutto infondato, ha avanzato pretese Parte_1 relativamente alla casa coniugale (sita in AM, fraz. Campora S. Giovanni, al Corso 107/d);
infatti, sebbene lui abbia sempre impiegato tutte le proprie risorse per la crescita dei figli e far fronte al mutuo e al mantenimento di tale casa (ove vive), la moglie, pur sollecitata a tenere fede agli impegni presi con l'accordo di separazione circa il trasferimento in suo favore della propria quota di proprietà del medesimo bene, ha frapposto un ingiustificato rifiuto, sicché è stato costretto ad intraprendere un giudizio ex art. 2932 c.c. (iscritto dinanzi al Tribunale di Paola al
R.G. n. 934/2021, ancora pendente) per ottenere l'esecuzione in forma specifica di tale accordo di separazione;
inoltre, del tutto infondatamente, la moglie ha chiesto la corresponsione della sua quota del TFR e pensionistica, stante (a fronte, peraltro, della rinuncia a qualsivoglia relativa pretesa concordata all'udienza del 15.02.2012 e omologata dal Tribunale) l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 12 bis, primo comma, della legge sul divorzio, il fatto che lui non è in procinto di andare in pensione e l'irritualità di una rinuncia in favore dei figli. Pertanto,
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare: - ai sensi E_ dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.03.1995 in AM e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AM (Cs), Atto n. 22/A Reg. 1995 Ufficio di Stato Civile del
3 Comune di AM, contratto tra il SI. e la SI.ra ;
E_ Parte_1 rigettare: - le domande della ricorrente formulate ai punti II e ss. Del ricorso Parte_1 introduttivo, relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento ed alla corresponsione diretta dello stesso in favore della FI ;
alla proprietà del 50% della casa CP_2 coniugale e alla percependa quota del tfr e pensionistica del SI. ;
confermare: - gli CP_1 accordi di separazione raggiunti tra i sigg.ri e , contenuti nel E_ Parte_1 verbale d'udienza del 15.02.2012 ed omologati dal Tribunale di Paola con decreto del
21.03.2012 a conclusione del proc. n. 517/2011 RCC relativamente alla casa coniugale e alla quota del TFR e pensionistica del sig. ;
- nella somma non superiore ad € 225,00 il CP_1 contributo mensile del resistente al mantenimento della FI , E_ CP_2 oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e
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