Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 16
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8360 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2023 e vertente tra
De IN PA, con il proc. dom. avv. Giuseppe De Gregori
- attore -
e
Cafferata avv. NA, con il proc. dom. avv. Andree Omobini
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione per i motivi sopra esposti
ACCERTATO CHE
le difformità edilizie unite al mancato trasferimento del box pertinenziale
impedivano ex lege la stipula del rogito definitivo di compravendita
la convenuta ha omesso la contestazione dei vizi di cui al capo che precede alla
parte venditrice
l'omessa contestazione di cui al punto che precede rappresenta violazione ai
doveri dell'Avvocato ed è causa di responsabilità professionale;

1
l'omissione di cui ai punti che precedono ha causato all'attrice un danno di
Euro 50.000 per la perdita dell'indennizzo per la mancata stipula del rogito di
compravendita di Euro 40.000 e per la perdita di Euro 10.000 della caparra
trattenuta dalla venditrice
CONDANNARE
l'AVV. CRISTINA CAFFERATA, nata in [...] il [...], con Studio
in Chiavari (GE) in Corso Millo, 79/2, codice fiscale: [...]a
pagare alla Signora LA DE ZI, nata a [...] il 22 Giugno
1961, residente in [...] in Corso De Michiel, 115 interno 5, codice
fiscale: [...]la somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali
con decorrenza dalla data della domanda sino al soddisfo e, trattandosi di debito di
valuta, rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza degli interessi.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con salvezza di ogni diritto.
Chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova … [omissis] … ”.

Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi ed i documenti prodotti in
causa, rigettando ogni diversa pretesa avversaria,
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo
all'Avv. NA Cafferata essendo soggetto estraneo all'atto di transazione da cui
sarebbe derivato il danno di € 50.000,00 lamentato da parte attrice;

- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio
essendo tra le parti intervenuto un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile ed
incontrovertibile che copre il dedotto ed il deducibile e che spiega i suoi effetti sia
2
quale giudicato formale che sostanziale e che ha incidenza sia come giudicato
interno ed esterno;

- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle
domande preliminari e pregiudiziali, respingere per tutti i motivi e i documenti
prodotti da parte convenuta le domande formulate dalla Sig.ra De IN,
confermando che nessuna responsabilità professionale può essere invocata in capo
all'Avv. Cafferata e che nessun danno è stato provocato dall'attività svolta dal
legale in favore della Sig.ra De IN e per l'effetto dichiarare che nessuna
somma è dovuta dall'Avv. Cafferata a parte attrice essendo la sua domanda
infondata in fatto e diritto;

con condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali.
Con vittoria di spese legali oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA De IN conveniva in giudizio l'avv. NA Cafferata esponendo
- di aver sottoscritto in data 10.1.2020 contratto preliminare di compravendita
con tale sig.ra LA LI ES, avente a oggetto l'acquisto di una unità
immobiliare sita in Bologna;

- che, in particolare, era stato convenuto il pagamento di complessivo importo
di euro 196.000,00, di cui 40.000,00 versati alla sottoscrizione del preliminare
a titolo di caparra confirmatoria, con saldo da corrispondere al definitivo,
previsto per il 5.5.2020;

- di aver conferito alla convenuta, in data 27.4.2020, incarico professionale in
relazione a problematiche insorte in relazione a detto acquisto;
in particolare,
emergeva che la mancata corretta trascrizione degli atti di provenienza
impediva di procedere al rogito nei termini preventivati;

3
- che, in seguito, l'odierna attrice aveva comunicato all'avv. Cafferata la
presenza di vizi che rendevano impossibile procedere alla compravendita,
lamentando in particolare la volontà della venditrice di non inserire in atto di
compravendita la menzione di un box che, secondo la De IN, era
pertinenza del compendio immobiliare;
nonostante ciò, l'avv. Cafferata
ometteva le dovute contestazioni a controparte, non segnalando l'impossibilità
di procedere al rogito alla data convenuta (26.5.2020), data in cui
effettivamente l'odierna attrice non si presentava presso lo studio del Notaio
individuato a tal fine;

- che, per
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