Trib. Pisa, sentenza 05/12/2024, n. 306
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Testo completo
N. R.G. 1042 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1042/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO CP_1
e
SS RE con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere
ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Pontedera, iscritto (tale atto) nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera Anno 2001 Parte 2 Serie A n°34.
-che i ricorrenti allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del 15 maggio
2024. che in data 15 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi,
e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1042/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO CP_1
e
SS RE con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere
ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Pontedera, iscritto (tale atto) nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera Anno 2001 Parte 2 Serie A n°34.
-che i ricorrenti allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del 15 maggio
2024. che in data 15 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi,
e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come
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