Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7657/2024 promossa da nato in [...] il 1° febbraio 1973, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1
Fachile e dall'avv. Vittoria Garosci ed elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia, n. 30, presso lo studio dei difensori

- ricorrente -

contro

Controparte_1
- resistente contumace -
Con ricorso depositato il 20.2.2024, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha domandato, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, di ordinare alla Questura di Roma di formalizzare la propria istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, con rilascio della relativa ricevuta di presentazione, alla luce dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023, convertito dalla legge 50/2023, la quale prevedeva tale convertibilità.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale dalla
Questura di Latina in data 9.5.2022, con scadenza 14.9.2023, e di aver inoltrato il 7.8.2023 domanda di conversione in permesso per lavoro autonomo tramite kit postale, non ricevendo tuttavia alcuna convocazione per il fotosegnalamento, bensì la risposta da parte della Questura di Roma che tale tipologia di permesso non fosse convertibile. Ha lamentato, anche ai fini della verosimile fondatezza della domanda (fumus boni iuris),
l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Amministrazione, sostenendo che, essendo in corso di validità all'epoca di entrata in vigore del d.l. 20/2023, convertito dalla legge 50/2023 (che ha escluso la convertibilità nei casi di cui si tratta), il proprio permesso per protezione speciale – scaduto nel settembre del 2023 - debba farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma intertemporale di cui all'art. 7, comma 3, del citato decreto, la quale prevede l'applicazione della disciplina previgente alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” e mantiene “ferma la facoltà di conversione” rispetto ai permessi per protezione speciale già rilasciati in corso di validità. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di possedere tutti i requisiti per
ottenere la conversione domandata o, in subordine, il rinnovo della protezione speciale. Relativamente alla domanda cautelare e sotto il profilo del periculum in mora, egli
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