Trib. Torino, sentenza 07/06/2024, n. 1593

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 07/06/2024, n. 1593
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1593
Data del deposito : 7 giugno 2024

Testo completo

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1323/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. PERSICO CARLOTTA, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;

- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente Controparte_1 dott.ssa e dalla funzionaria dott.ssa ;
Controparte_2 CP_3

- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

Premesso: con ricorso depositato in data 20.2.2024, regolarmente notificato,
[...] premesso di aver lavorato alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto in qualità di docente di scuola media in forza di numerosi contratti a tempo determinato fin dall'a.s. 2006/2007, di aver sempre percepito la retribuzione base mensile non essendole stata mai applicata la progressione stipendiale derivante dagli scaglioni di anzianità, come previsto dall'art. 526 D.Lgs. 297/94 per il personale a tempo indeterminato, di essere stata immessa in ruolo il 1.9.2019, di aver già ottenuto una
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sentenza favorevole che le ha riconosciuto le differenze retributive maturate
a titolo di progressione economica fino al mese di aprile 2017, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla progressione stipendiale con decorrenza dal mese di dicembre 2018 e fino a quello di agosto 2019 (nei limiti della prescrizione quinquennale);
ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuti per intero, sia ai fini giuridici, sia economici, tutti gli anni di servizio pre ruolo in cui ha prestato la propria attività lavorativa e quindi la condanna del CP_1 convenuto a collocarla nella posizione stipendiale corrispondente ad un'anzianità di 9 anni all'atto delle immissioni in ruolo e nella posizione stipendiale corrispondente a 15 anni di anzianità con decorrenza dal 1 giugno 2022, nonché al pagamento, in proprio favore, della somma di euro
7.847,95 a titolo di differenze retributive maturate fino al 31 agosto 2024, oltre accessori, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro
28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
La ricorrente, infine, ha dedotto di aver già ottenuto dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che - con riferimento ai contratti di lavoro a termine sottoscritti dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015, ha accertato
l'abusivo ricorso al contratto a termine, condannando il a risarcirle il CP_1 danno arrecatole, ha convenuto in giudizio il Controparte_4 chiedendone la condanna al risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010 con riferimento ai contratti a termine sottoscritti nel periodo successivo a quello già oggetto di accertamento, aa.ss. dal 2015/2016 al 2018/2019.
Si è regolarmente costituito il convenuto chiedendo la reiezione CP_1 delle domande.
I Difensori delle parti all'udienza del 7.6.2024 hanno concordato i conteggi: con riferimento alla domanda avente ad oggetto la progressione economica per il periodo di precariato i difensori delle parti hanno indicato l'importo di euro 2.247,28 e, con riferimento alla domanda di ricostruzione di carriera
l'importo di euro 4.920,11, maturato alla data del 31 agosto 2024;
hanno
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inoltre concordemente indicato che l'anzianità spettante alla ricorrente all'epoca dell'immissione in ruolo è pari ad anni 12 e giorni 8

Rilevato: non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del col CP_5 profilo indicato in ricorso;

- che i periodi in cui il servizio è stato prestato siano quelli indicati in ricorso siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal
;
CP_5
- che alla ricorrente, per i periodi di servizio prestati in forza dei contratti a termine, non sia stata riconosciuta alcuna anzianità di servizio, mentre ai docenti di ruolo compete una progressione economica ai sensi dei CCNL comparto scuola che si sono nel tempo succeduti;

- che alla ricorrente è stato riconosciuto il servizio prestato negli anni di precariato secondo le risultanze del decreto di ricostruzione della carriera in atti.


1. La progressione economica.

Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la dedotta discriminazione per non aver parte ricorrente beneficiato degli scatti stipendiali legati all'anzianità, di cui invece beneficiano i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, si rinvia ex art. 117 disp. att. alla sentenza n. 115/2012, pronunciata dalla locale Corte
d'Appello di cui si riporta parte della motivazione: “La questione di diritto sottesa alla domanda proposta dalla ricorrente deve essere risolta nel senso enunciato dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 115/2012, la cui condivisibile motivazione qui di seguito si trascrive, così come prescritto dall'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.:
“[...]Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul
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lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'ordinamento italiano, lo stesso principio è recepito dall'art. 6 del
D.Lgs. 368/2001, che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La disposizione contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: non può ragionevolmente dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato. (…)”.
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La Corte d'Appello ha quindi richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia
UE del 4.7.2006, C-212/04, e altre in materia di applicabilità, ai Per_1 contratti di lavoro stipulati dalla P.A., delle prescrizioni dell'Accordo Quadro
e della direttiva 1999/70/CE;
in detta pronuncia la Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalla P.A. anche se non di ruolo;
ha precisato che la riserva di cui all'art. 137
n. 5 del Trattato “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
ha chiarito come la nozione di ”ragioni obiettive” che possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In linea con detti principi le successive pronunce dalla Corte di Giustizia UE
(sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Persona_2
456/09, , sent. 8.9.2011, C-177/10, ). Persona_3 Persona_4
In conclusione, la richiamata sentenza della Corte d'Appello ha ribadito come: “l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel
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fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Le ragioni addotte, in proposito, dal appellato e fatte proprie dalla CP_1 sentenza impugnata – incentrate, essenzialmente, sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, che avrebbe la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all'istruzione (artt. 33 e 34
Cost.) – possono essere senza dubbio invocate per sostenere la legittimità, in astratto, del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, ma non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato.(…)”.
Con riguardo alla determinazione del quantum, si riporta ex art. 117 disp. att. c.p.c. un passo della decisione assunta dalla locale Corte d'Appello nella sentenza 835/17 pronunciata nell'ambito della causa iscritta al n R.G.L.
959/16: “ (…) l'art. 11, comma 14 L.124/99, invocato dalla difesa della parte lavoratrice, (sulla scorta del precedente costante orientamento di questa corte), non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica.
La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art.489 del D.Lgs.
297/94, prevede che “il servizio di insegnamento non di ruolo…è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni…”, è specificamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella qui esaminata, ove si tratta invece di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo.
(…) il servizio prestato dai docenti di ruolo è distribuito su 12 mesi all'anno, ed il docente di ruolo matura un anno di anzianità ogni 12 mesi di lavoro
(comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita), ovvero un mese di anzianità ogni mese di lavoro.
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Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva.”.
Per le ragioni sopra richiamate la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere la progressione retributiva riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato ed a percepire le relative differenze stipendiali maturate, tenuto conto della prescrizione quinquennale.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento, a CP_1 tale titolo, dell'importo di euro 2.247,28 lordi, frutto di accordo tra le parti, oltre accessori di legge.
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