Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 160

TRIB Genova
Sentenza
20 gennaio 2025
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TRIB Genova
Sentenza
20 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 160
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 160
Data del deposito : 20 gennaio 2025

Testo completo

S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.

nella causa iscritta al n. 4597/2024 R.G. promossa da:
GH NT
- attore/i contro
NG IO NT
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 4 dicembre 2024

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione parte debitrice, GO IO, conveniva dinanzi al
Tribunale di Genova ES NT (creditore procedente), al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione in ragione del fatto che lo stesso non aveva diritto a promuovere esecuzione forzata nei suoi confronti, essendo inesistente il titolo esecutivo fondante il recupero coattivo dell'importo di euro 47.379,30 oltre interessi.
Tale titolo esecutivo traeva origine dall'emissione da parte dell'odierno convenuto dell'assegno bancario n. 9357443392 di euro 47.379,30, tratto sulla Banca popolare di Sondrio di Genova, il cui incasso ad opera del ES non era stato possibile avendolo la banca respinto in ragione del fatto che lo stesso recasse una “data di emissione errata/irregolare”. Sulla base di tale circostanza il
ES aveva eseguito atto di pignoramento mobiliare instaurando il relativo giudizio di esecuzione
1
nel quale il giudice aveva sospeso l'esecuzione e fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Ciò premesso parte attrice (contestando l'avvenuta sospensione), instaurava il presente giudizio di merito affinché venisse riconosciuta la correttezza della procedura di esecuzione forzata ovvero, in subordine, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della debenza da parte del GO della somma portata dall'assegno, da farsi valere quale riconoscimento di debito.
Si costituiva tempestivamente il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma della sospensione già ottenuta nella fase davanti al Giudice della esecuzione,
2. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Giurisprudenza consolidata ritiene che “L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo” (Cass. Civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1337) ed ancora che
L' assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante;
pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento
” (Cass. Civ. sez. I, 16 giugno 2006, n. 13949;
conf. Cass. 14158/2001).
Nel caso di specie, non è contestato che l'assegno rechi una data palesemente contraffatta e non chiara, che nella ricostruzione dell'attore sarebbe il 18 ottobre 2023, coincidente con il giorno di emissione e consegna dell'assegno, mentre secondo il convenuto la data sarebbe il 15 dicembre 2023
e sarebbe stato emesso in un periodo sicuramente antecedente al momento in cui si voleva procedere al suo incasso (nel settembre del 2023) ed a garanzia di obbligazioni non del GO
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