Trib. Brescia, sentenza 05/11/2024, n. 4514
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Testo completo
N. R.G. 4714/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Giudice Christian Colombo
Giudice Andrea Gaboardi
letto il ricorso depositato in data 16 aprile 2024;
all'esito della udienza in trattazione cartolare del 25 luglio 2024, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
C.F. 1 ;
CUI: C.F. 2 ), nato in [...] il ' (C.F. Parte 1
13/12/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUDDU SARA dal quale è rappr.to
e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
'in persona del Ministro pro Controparte 1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email 1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 Parte 1 ', nato NIGERIA il 13 dicembre 1989, ha impugnato il provvedimento Prot. CAT. A 11/IV Sez./Imm/Nr. Reg. 63/2023, emesso il 25 settembre
2023, notificato il 17 marzo 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale, sulla scorta del parere negativo della Commissione Territoriale.
L'odierno ricorrente ripercorsi il proprio vissuto nel Paese di origine e le motivazioni che l'avevano condotto in Italia, ha allegato di avere lavorato con contratti nel settore dell'agricoltura e della ristorazione sia regolarmente sia irregolarmente. Ha poi rappresentato di avere avviato nel territorio nazionale anche un percorso di integrazione sociale, avendo vissuto per un periodo in accoglienza.
Ha infine evidenziato, attraverso il richiamo a fonti internazionali, la situazione presente nel Paese di origine.
Il CP 1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria, ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Collegio, sentito il relatore, osserva che la domanda di protezione speciale è fondata e deve essere accolta.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, co. 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato
l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui