Trib. Napoli, sentenza 17/05/2024, n. 2431
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Testo completo
NRG 420/2022 AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa A T Presidente
2) Dott. ssa A S Giudice
3) Dott.ssa A P Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 420 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in seguito allo scadere del termine ex art. 127 ter cpc concesso per il 1.2.2024,
TRA nato a Marano di Napoli (NA) il 06.10.1966 ed ivi residente alla via Parte_1
Largo Davino n. 1 (cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Quarto (NA) alla via Masullo n. 1, presso lo studio dell' Avv. R S di S, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a Villaricca (NA) il 09/11/1987 C.F. e Controparte_1 C.F._2
residente in Marano di Napoli (NA) alla via Marano Pianura n. 72 int. 1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
NRG 420/2022 AC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.1.2022 , premesso di essere sposato con Parte_1
, dalla quale ha avuto quattro figli, tuttora minorenni, per le ragioni indicate Controparte_1 nell'atto introduttivo, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla coniuge, con addebito alla stessa e risarcimento dei danni consequenziali subiti, con statuizioni dell'obbligo di mantenimento dei minori, stante l'intervenuto provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli emesso nella procedura 181/2019 ADS e declaratoria di stato di abbandono e conseguente adottabilità per i minori e . Per_1 Per_2
All'udienza del 28.10.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, all'esito dell'ascolto del solo ricorrente, non essendo la resistente, sebbene regolarmente citata, comparsa, si riservava di provvedere.
A scioglimento della riserva, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
nulla disponeva in merito all'affido ed al diritto di visita, prendendo atto dell'intervenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli, disponendo unicamente che entrambi
i genitori tengano indenni gli affidatari dei minori ed dalle spese di Per_3 Per_4
mantenimento, ordinarie e straordinarie;. Quindi rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La resistente, sebbene regolarmente citata, non si costituiva. Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Quindi, il GI, rigettate le istanze istruttorie, con ordinanza del 8.2.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il PM in data 27.3.2024 nulla opponeva.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente