Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2414
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4116/2023 R.G. N. 4116/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 06.12.2024, avente ad
oggetto: “Retribuzione”;
e vertente
Parte_1
N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Catapano del Parte_2
Foro di Nola in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente
CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Nola, Via Anfiteatro N. _______________
n. 293/2024 R.B Laterizio, n. 121;
Ricorrente
e Discusso nel termine in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa del 06.12.2024 CP_2 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc dall'avv. N. Palladino del Foro di Napoli in virtù di mandato in
calce alla memoria difensiva e autorizzazione in data 20.03.2024
dell Deposito minuta Controparte_3
_________________ beni sequestrati e confiscati, elettivamente domiciliata presso lo
studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale Isola E/5;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4116/23 R.G. Giugliano c/o pag. 1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 06.12.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 20.07.2023, adiva Parte_2
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
22.04.2010 al giorno 25.07.2022 (data del licenziamento irrogato dagli amministratori giudiziari), con le mansioni di impiegata addetta all'ufficio di segreteria;
e dichiarava di essere rimasto creditrice delle differenze retributive e, quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 157.411,84, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in particolare, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, la nullità del ricorso e l'intervenuta prescrizione.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 06.12.2024 le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi