Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6285
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Testo completo
N. R.G. 8483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8483/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORIALE ANGELA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GERBINO STEFANIA che la Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data
21/10/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in ALTOMONTE il 08/08/2015
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE (atto
n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 2/3/2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 26/04/2023, parte ricorrente, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre a carico i entrambi i genitori l'affidamento della minore con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, Per_1
nonché con residenza e collocamento presso la casa materna;
chiedeva, poi, accogliersi il regime di visita rappresentato in sede di ricorso;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili (di cui 150,00 euro derivanti dall'assegno familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In aggiunta, chiedeva disporsi la restituzione della somma pagata per l'arredamento della casa.
Si costituiva ritualmente parte resistente, , non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di separazione ma chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1
madre, con collocamento presso la stessa;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (sul punto, rappresentava, altresì, la possibilità di ridurre a 600,00 euro mensili il quantum del contributo del mantenimento della figlia laddove il sig. fosse rimasto a vivere a Torino);
in punto regime di Parte_1
visite, a fronte del trasferimento in Calabria del sig. , chiedeva accogliersi il calendario Parte_1
rappresento in sede di ricorso.
Si opponeva, in ogni caso, alla domanda di restituzione di metà del mobilio della casa coniugale.
All'udienza del 24/10/2023, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava.
Con ordinanza del 31/10/2023, il Giudice delegato affidava la figlia a entrambi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8483/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORIALE ANGELA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. GERBINO STEFANIA che la Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data
21/10/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in ALTOMONTE il 08/08/2015
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALTOMONTE (atto
n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 2/3/2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 26/04/2023, parte ricorrente, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre a carico i entrambi i genitori l'affidamento della minore con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, Per_1
nonché con residenza e collocamento presso la casa materna;
chiedeva, poi, accogliersi il regime di visita rappresentato in sede di ricorso;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 500,00 euro mensili (di cui 150,00 euro derivanti dall'assegno familiare), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In aggiunta, chiedeva disporsi la restituzione della somma pagata per l'arredamento della casa.
Si costituiva ritualmente parte resistente, , non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di separazione ma chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1
madre, con collocamento presso la stessa;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 900,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (sul punto, rappresentava, altresì, la possibilità di ridurre a 600,00 euro mensili il quantum del contributo del mantenimento della figlia laddove il sig. fosse rimasto a vivere a Torino);
in punto regime di Parte_1
visite, a fronte del trasferimento in Calabria del sig. , chiedeva accogliersi il calendario Parte_1
rappresento in sede di ricorso.
Si opponeva, in ogni caso, alla domanda di restituzione di metà del mobilio della casa coniugale.
All'udienza del 24/10/2023, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava.
Con ordinanza del 31/10/2023, il Giudice delegato affidava la figlia a entrambi
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