Trib. Brindisi, sentenza 28/03/2024, n. 563
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Testo completo
R.G. 1272/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1272/2019
PROMOSSA DA
LE NT, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Ruggiero, presso il cui studio in
Latiano, alla via Manzoni, 5 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
Camera di Commercio di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Angelo Raffaele Caforio e domiciliata ex lege in Brindisi alla via
Bastioni Carlo V, 4 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 28.03.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da LE NT all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 5.164,00 emessa dalla
Camera di Commercio di Brindisi con provvedimento n. 2019/109 del 06.02.2019 a seguito della contestazione effettuata dalla Guardia di Finanza relativa allo svolgimento di attività di autoriparazione presso il locale sito in Latiano in via Libertini, 2 in difetto della necessaria iscrizione presso il registro delle imprese e, quindi, in violazione dell'art. 10 del d.p.r. 14 dicembre
1999, n. 558.
Pag. 1 a 4 2. Con ricorso tempestivamente depositato il 22.03.2019, LE NT ha censurato
l'ordinanza opposta, notificatagli il 28.02.2019, deducendo la violazione e falsa applicazione sia dell'art. 2195 c.c. sia della legge 122/92.
Al riguardo, ha precisato di non poter essere qualificato né come imprenditore, a fronte della carenza del requisito dell'abitualità, né come meccanico autoriparatore, limitandosi a svolgere, a titolo gratuito, mera attività di sostituzione dell'olio lubrificante e del liquido di raffreddamento che, ai sensi della legge 122/92, non richiedono alcuna iscrizione preventiva.
Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato che, dopo aver lavorato per oltre quarant'anni come dipendente di un'officina di autoriparazione, una volta andato in pensione, ha continuato a svolgere saltuariamente alcuni piccoli lavori di sostituzione filtri e lubrificanti in favore di amici e parenti, senza percepire alcun compenso. Ha puntualizzato, poi, che il materiale ferroso e gli attrezzi rinvenuti nel locale dalla Guardia di Finanza risalgono al periodo della sua attività lavorativa, tant'è che sono vetusti e che sono stati accumulati nel tempo fino a quando, dopo il controllo svolto dalla Guardia di Finanza a ottobre 2018, sono stati dismessi nel novembre 2018.
Il ricorrente ha chiesto, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza opposta in quanto illegittima, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1272/2019
PROMOSSA DA
LE NT, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Ruggiero, presso il cui studio in
Latiano, alla via Manzoni, 5 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
Camera di Commercio di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Angelo Raffaele Caforio e domiciliata ex lege in Brindisi alla via
Bastioni Carlo V, 4 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 28.03.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da LE NT all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 5.164,00 emessa dalla
Camera di Commercio di Brindisi con provvedimento n. 2019/109 del 06.02.2019 a seguito della contestazione effettuata dalla Guardia di Finanza relativa allo svolgimento di attività di autoriparazione presso il locale sito in Latiano in via Libertini, 2 in difetto della necessaria iscrizione presso il registro delle imprese e, quindi, in violazione dell'art. 10 del d.p.r. 14 dicembre
1999, n. 558.
Pag. 1 a 4 2. Con ricorso tempestivamente depositato il 22.03.2019, LE NT ha censurato
l'ordinanza opposta, notificatagli il 28.02.2019, deducendo la violazione e falsa applicazione sia dell'art. 2195 c.c. sia della legge 122/92.
Al riguardo, ha precisato di non poter essere qualificato né come imprenditore, a fronte della carenza del requisito dell'abitualità, né come meccanico autoriparatore, limitandosi a svolgere, a titolo gratuito, mera attività di sostituzione dell'olio lubrificante e del liquido di raffreddamento che, ai sensi della legge 122/92, non richiedono alcuna iscrizione preventiva.
Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato che, dopo aver lavorato per oltre quarant'anni come dipendente di un'officina di autoriparazione, una volta andato in pensione, ha continuato a svolgere saltuariamente alcuni piccoli lavori di sostituzione filtri e lubrificanti in favore di amici e parenti, senza percepire alcun compenso. Ha puntualizzato, poi, che il materiale ferroso e gli attrezzi rinvenuti nel locale dalla Guardia di Finanza risalgono al periodo della sua attività lavorativa, tant'è che sono vetusti e che sono stati accumulati nel tempo fino a quando, dopo il controllo svolto dalla Guardia di Finanza a ottobre 2018, sono stati dismessi nel novembre 2018.
Il ricorrente ha chiesto, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza opposta in quanto illegittima, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in
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