Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 47

TRIB Modena
Sentenza
16 gennaio 2025
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TRIB Modena
Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 47
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 47
Data del deposito : 16 gennaio 2025

Testo completo

N. 1125/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 16 GENNAIO 2025
UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
EX ART. 127 BIS C.P.C.
All'udienza del 16/01/2025, innanzi al Giudice dr. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv.
Federico Cinque per parte opponente e gli Avv.ti Annaclara Conti e Mario Antonini per parte opposta. E' altresì presente il sig. AN De SA. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità delle parti collegate da remoto. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Cinque si riporta al ricorso in opposizione, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza,
pendendo stessa causa dinanzi al Tribunale di Lanciano (n. 66/2024 r.g.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Gli Avv.ti Conti e Antonini si riportano alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto delle eccezioni e domande attoree.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice
Dott. Vincenzo Conte
pagina 1 di 7


ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 16 GENNAIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1125/2024 R.G. promossa da
VA DE TI, nato a [...] il [...], residente in Francavilla al Mare,
Contrada S. AN n. 6b (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Cinque;

OPPONENTE contro
ER BANCA S.P.A., con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20, (C.F.: 01153230360), in persona del procuratore speciale, Avv. Paolo Mazza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Annaclara Conti, Mario Antonini, Marco Ariani e Roberto Retus;

OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – litispendenza/continenza
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente conclude come da ricorso in opposizione dell'1.07.2024:
“Voglia l'ill.mo Sig. Giudice del Lavoro dinanzi al Tribunale di Modena – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa – per le spiegate causali, riconosciuta la litispendenza con il giudizio n. 66/2024 R.G., instaurato dinanzi al Tribunale di Lanciano, sez. Lavoro, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la ER NC S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Modena, Via San Carlo n.8/20, al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
, nonché al pagamento delle spese processuali.”
pagina 2 di 7
Il procuratore dell'opposta conclude come da memoria difensiva del 03.01.2025: “Chiede
Che Codesto Ill.mo. Tribunale, confermato il proprio decreto ingiuntivo n. 187/2024 del
02/05/2024, voglia respingere il ricorso in opposizione promosso dal sig. AN de SA;
e per gli effetti condannarlo al pagamento in favore della ER NC Spa della somma di euro
85.653,39 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
nonché della somma di euro
28.469,26 a titolo di restituzione del corrispettivo ricevuto a fronte del patto di prolungamento del preavviso violato;
così per un totale di euro 114.122,65;
oltre a interessi decorrenti dal 1 febbraio 2024;
spese legali di conseguenza. Ferme le conclusioni nel merito, ove ritenuta la continenza, adotti i provvedimenti di cui all'art. 39, 2° comma, cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 02.05.2024, ER NC S.p.A. ha chiesto ingiungersi al dott. AN De SA il pagamento delle seguenti somme: €.
85.653,39, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€. 28.469,26, a titolo di restituzione del corrispettivo versato per il patto di prolungamento del preavviso.
L'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
187/2024 del
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