Trib. Livorno, sentenza 06/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. R.G. 794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAFTICH ELENA e dell'avv. RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COLI CHRISTIAN e dell'avv. CANTINI SERENA ( C.F._3
VIALE MONTE NERO 63 20135 MILANO;
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 3/12/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data
17.07.1988 con il GN e la nascita delle due figlie Controparte_1 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rilevando la
n. r.g. 793/2023
1
separazione intervenuta tra i coniugi (decreto di omologa del Tribunale di Pisa
a cron 14524/2015 del 05/10/2015 Rg 1868/2015) ed evidenziando infine il mutamento delle proprie condizioni economiche e la situazione reddituale del GN , con ricorso depositato in data 27/02/2023 e poi ritualmente CP_1 notificato la GNa evocava in causa Parte_1 Controparte_1 per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…]
2)disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
un assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00 a concorso Parte_1 nel mantenimento di quest'ultima, con decorrenza al giorno 10 di ciascun mese, per le causali in atti;
3) Ferme ed invariate le altre disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione. 4) Spese legali compensate tra le parti.”.
Dati provvedimenti nella fase presidenziale, non comparso il resistente, cui il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c., nel corso del procedimento, con comparsa depositata in data 23.10.2024, si costituiva innanzi al Giudice
Relatore il GN il quale concludeva nei termini che seguono: “[…] CP_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data
17.07.88 tra i Signori (C.F: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), generalizzati come in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAFTICH ELENA e dell'avv. RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COLI CHRISTIAN e dell'avv. CANTINI SERENA ( C.F._3
VIALE MONTE NERO 63 20135 MILANO;
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 3/12/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, rimetteva la causa al Collegio per la decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data
17.07.1988 con il GN e la nascita delle due figlie Controparte_1 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rilevando la
n. r.g. 793/2023
1
separazione intervenuta tra i coniugi (decreto di omologa del Tribunale di Pisa
a cron 14524/2015 del 05/10/2015 Rg 1868/2015) ed evidenziando infine il mutamento delle proprie condizioni economiche e la situazione reddituale del GN , con ricorso depositato in data 27/02/2023 e poi ritualmente CP_1 notificato la GNa evocava in causa Parte_1 Controparte_1 per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…]
2)disporre l'obbligo del Sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
un assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00 a concorso Parte_1 nel mantenimento di quest'ultima, con decorrenza al giorno 10 di ciascun mese, per le causali in atti;
3) Ferme ed invariate le altre disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione. 4) Spese legali compensate tra le parti.”.
Dati provvedimenti nella fase presidenziale, non comparso il resistente, cui il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c., nel corso del procedimento, con comparsa depositata in data 23.10.2024, si costituiva innanzi al Giudice
Relatore il GN il quale concludeva nei termini che seguono: “[…] CP_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data
17.07.88 tra i Signori (C.F: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), generalizzati come in
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