Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4307
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Cambareri, giusta procura rilasciata in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Feliciani, giusta procura rilasciata in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 20.01.2024 le parti precisavano le conclusioni, ex art. 473 bis.22 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, esponeva che: in data 05.07.2013 aveva contratto matrimonio Parte_2 concordatario in Roma, con (trascritto nei registri di matrimonio Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile di Roma, anno 2013, con atto n. 361, parte 2, serie A01), Pers dalla cui unione sono nate due figlie, (Roma 13.05.2014) e (Roma Per_2 29.01.2016);
che la residenza familiare era nell'abitazione sita in Roma, Via Filarete 179;
che il matrimonio entrava in crisi e i coniugi decidevano di addivenire alla loro separazione personale sottoscrivendo convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/2014, conv. con modificazioni L. n. 162/2014, in data 09.02.2021, Pers definendo le modalità di affidamento e frequentazione delle figlie e , ( l'affido Per_2 condiviso delle figlie, l'assegnazione alla madre, in quanto genitore collocatario, della casa familiare, il padre avrebbe corrisposto alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie un assegno mensile pari ad euro 300,00, oltre al 40% delle spese straordinarie). Non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, la ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
venisse confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e il loro collocamento presso la casa coniugale sita in Roma, Via Filarete 179;
fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di euro 500 (250 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle
spese straordinarie nonché il versamento del 50% dell'assegno unico percepito dall' per le minori. CP_1
Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale, aderendo alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di contro la conferma delle statuizioni assunte in sede di negoziazione assistita, chiedendo di continuare a percepire l'assegno unico Org_ dell' per le figlie, stante l'espressa rinuncia formulata dalla madre. All'udienza del 20.02.2024, il Giudice delegato, visti gli atti e la documentazione depositata, ascoltate le parti e le loro deduzioni, letto l'art. 473 bis.22 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Le parti si riportavano ai rispettivi atti e il GD riservava la causa al Collegio per la decisione.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi oltre che sulla domanda di status divorzile, Pers sulle ulteriori domande relative all'affidamento delle figlie minori e e Per_2 all'aumento del contributo per il mantenimento delle figlie così come richiesto dalla madre.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
- , nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Cambareri, giusta procura rilasciata in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Feliciani, giusta procura rilasciata in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 20.01.2024 le parti precisavano le conclusioni, ex art. 473 bis.22 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, esponeva che: in data 05.07.2013 aveva contratto matrimonio Parte_2 concordatario in Roma, con (trascritto nei registri di matrimonio Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile di Roma, anno 2013, con atto n. 361, parte 2, serie A01), Pers dalla cui unione sono nate due figlie, (Roma 13.05.2014) e (Roma Per_2 29.01.2016);
che la residenza familiare era nell'abitazione sita in Roma, Via Filarete 179;
che il matrimonio entrava in crisi e i coniugi decidevano di addivenire alla loro separazione personale sottoscrivendo convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/2014, conv. con modificazioni L. n. 162/2014, in data 09.02.2021, Pers definendo le modalità di affidamento e frequentazione delle figlie e , ( l'affido Per_2 condiviso delle figlie, l'assegnazione alla madre, in quanto genitore collocatario, della casa familiare, il padre avrebbe corrisposto alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie un assegno mensile pari ad euro 300,00, oltre al 40% delle spese straordinarie). Non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, la ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
venisse confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e il loro collocamento presso la casa coniugale sita in Roma, Via Filarete 179;
fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di euro 500 (250 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle
spese straordinarie nonché il versamento del 50% dell'assegno unico percepito dall' per le minori. CP_1
Si costituiva in giudizio parte resistente, il quale, aderendo alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di contro la conferma delle statuizioni assunte in sede di negoziazione assistita, chiedendo di continuare a percepire l'assegno unico Org_ dell' per le figlie, stante l'espressa rinuncia formulata dalla madre. All'udienza del 20.02.2024, il Giudice delegato, visti gli atti e la documentazione depositata, ascoltate le parti e le loro deduzioni, letto l'art. 473 bis.22 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Le parti si riportavano ai rispettivi atti e il GD riservava la causa al Collegio per la decisione.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi oltre che sulla domanda di status divorzile, Pers sulle ulteriori domande relative all'affidamento delle figlie minori e e Per_2 all'aumento del contributo per il mantenimento delle figlie così come richiesto dalla madre.
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi