Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 437
TRIB Nola
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. A.C. n. 2149/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2149 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...], il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Napoletano Carmen, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni omologate con la separazione personale dei coniugi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 05/04/2022, nato in [...], il Parte_1 24/02/1986, premesso di aver contratto matrimonio con nata in Controparte_1 Avellino (AV) il 24/09/1987, il giorno 28/09/2009, in AI (NA) (atto n.24, parte II, serie A, anno 2009), dalla cui unione nasceva una a Nola Persona_1 (Na) il 07/02/2010- chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, a conferma di quanto disposto in sede di separazione:
-disporsi l'affidamento condiviso della IA minore, con collocazione presso la madre;
-regolamentarsi il regime di frequentazione genitore non collocatario-IA minore;
- determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 10/02/2023, disponeva la conferma della condizione di cui alla separazione.
1
Instaurato correttamente il contradditorio tra le parti, la parte convenuta si rendeva contumace. Il Giudice istruttore assegnava alle parti termini ex art.127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio reiterando le istanze di cui al ricorso introduttivo. Il
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2149 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...], il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Napoletano Carmen, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni omologate con la separazione personale dei coniugi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 05/04/2022, nato in [...], il Parte_1 24/02/1986, premesso di aver contratto matrimonio con nata in Controparte_1 Avellino (AV) il 24/09/1987, il giorno 28/09/2009, in AI (NA) (atto n.24, parte II, serie A, anno 2009), dalla cui unione nasceva una a Nola Persona_1 (Na) il 07/02/2010- chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, a conferma di quanto disposto in sede di separazione:
-disporsi l'affidamento condiviso della IA minore, con collocazione presso la madre;
-regolamentarsi il regime di frequentazione genitore non collocatario-IA minore;
- determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 10/02/2023, disponeva la conferma della condizione di cui alla separazione.
1
Instaurato correttamente il contradditorio tra le parti, la parte convenuta si rendeva contumace. Il Giudice istruttore assegnava alle parti termini ex art.127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio reiterando le istanze di cui al ricorso introduttivo. Il
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