Trib. Castrovillari, sentenza 23/07/2024, n. 1408

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 23/07/2024, n. 1408
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1408
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo

Proc. Civ. Nr. 3425/201 9

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di IO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3425/2019 del Ruolo Generale e vertente TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Rosa (giusta comparsa di costituzione di uovo difensore depositata il 17.02.2021) Ricorrente E
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
13.11.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pier Paolo Pompilio, domiciliata come in atti. Resistente NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede. Interventore necessario OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.06.2024 poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le difese delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini, stante l'accordo intervenuto tra le parti, previa trasmissione atti al p.m. Il p.m., a cui sono stati trasmessi gli atti il 29.05.2024, ad oggi non ha comunicato osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c. p.c., così come modificato dalla
1
legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente ha convenuto in giudizio la coniuge, con la quale si è unito in matrimonio in data 09.03.1989 in LF (AV) (atto anno 1989, n. 1, parte II, serie A, Uff. 1), unione da cui sono nati i figli e IO, maggiorenni ed
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