Trib. Terni, sentenza 02/12/2024, n. 946
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Testo completo
R.G. n. 657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il RI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 657/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. TESTA Parte_1
MARCELLI SARA e dall'Avv. ROBERTA SPOLETINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CP_1
SABATINI RAFFAELA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il RI
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
Parte ricorrente:
“Piaccia all'On.le RI adito, contrariis reiectis:
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.06.1992 tra
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Greccio atto n. 21, Parte II, serie A anno 1992.
2) Accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, revocare/escludere il mantenimento in favore del coniuge ed a carico del CP_1 ricorrente
3) Accertare che coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, revocare/escludere l'assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge
[...]
e disporla in favore del ricorrente e proprietario , ovvero, in CP_1 Parte_1 subordine, stabilire un limite temporale all'assegnazione fino al 30 settembre 2023, ovvero quella data che il RI riterrà di giustizia.
4) Accertare la capacità lavorativa della figlia e, per l'effetto, Parte_2 revocare/escludere il mantenimento disposto in favore della medesima ed a carico del ricorrente a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero, in subordine, disporre la riduzione dello stesso ad Euro 400,00 a decorrere dalla data di deposito del ricorso e disporre un limite temporale fino alla data del 30 settembre 2023
5) In caso di contestazione delle richieste relative al contributo al mantenimento, disporre
l'accertamento fiscale e tributario nei confronti della resistente e della figlia . Parte_2
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo RI adito, contrariis rejectis:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
27.06.1992 tra a ;
Parte_1 CP_1
2. Disporre l'obbligo a carico del Sig di corrispondere la somma di € 800,00 a titolo PT di assegno divorzile entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023 ha chiesto al RI la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio in data 27.6.1992, con , esponendo che dall'unione è nata la figlia in data CP_1 Pt_2
2
02.08.1997, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza divenuta definitiva. Il ricorrente ha esposto:
- che con sentenza n. 638 del 20.07.21 l'intestato RI ha pronunciato la separazione tra le parti, rigettando la domanda di addebito proposta dalla odierna resistente, e stabilendo le seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare di proprietà del ricorrente alla resistente, in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne non autonoma;
determinazione del contributo mensile dovuto dal per il mantenimento della figlia in € PT
800,00 mensili (con rivalutazione ISTAT), oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia;
determinando in € 300,00 euro il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della resistente (oltre ISTAT), ordinando la datore di lavoro del di PT corrispondete i contributi per il mantenimento della figlia e della moglie direttamente all'odierna resistente;
- che in data successiva alla separazione la situazione reddituale delle parti sarebbe notevolmente mutata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del in data PT
04.03.2022;
- che nonostante tale sopravvenienza il ricorrente avrebbe continuato a corrispondere il contributo dovuto per moglie e figlia attingendo dai propri risparmi le somme necessarie;
- che il malgrado gli sforzi compiuti non avrebbe reperito altra occupazione a causa PT dell'età e delle difficili condizioni del settore commerciale, nel quale lo stesso era occupato quale agente di commercio, dovendo attingere per far fronte alle necessitò di vita e agli obblighi sullo stesso gravati ai propri risparmi notevolmente ridotti;
- che il ricorrente decideva, quindi, di fondare una propria società, al fine di poter svolgere personalmente l'attività di rappresentante di elettrodomestici e di ricambi di questi ultimi;
- di sostenere le seguenti spese: €500,00 per canone di locazione ed €560,00 per finanziamento auto, oltre ai contributi per il mantenimento della figlia e della resistente determinati nella sentenza di separazione, per un totale €1.100 mensili, con conseguente depauperamento dei propri risparmi;
-di essere proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla resistente, di altro appartamento posto nel medesimo stabile al piano terra, entrambi pervenuti in eredità, oltre ad essere proprietario al 50% con la controparte di immobile in Alba Adriatica, goduto in via esclusiva dalla dalla figlia delle parti;
CP_1
- che la ccupata con lavoro precario come supplente al momento della separazione, CP_1 dal settembre 2022 sarebbe stata assunta con contratto ministeriale annuale, dall'inizio fino la termine delle lezioni (30 Giugno 2023) e percependo stipendio pieno full-time per 25 ore settimanali, oltre ad essere titolare di risparmi per almeno €36.000,00, e a somme cointestate con i di lei genitori;
- che la figlia delle parti non avrebbe fornito al ricorrente informazioni sull'andamento degli studi universitari, avendo cessato ogni comunicazione, avendo comunque conseguito la laurea in scienza della formazione in data 18/07/2019, con completamento del Corso di
Laurea Magistrale in scienze pedagogiche con indirizzo di pedagogista della disabilità e
3
della marginalità in data 14.7.2021, e con presumibile possibilità di svolgere attività lavorativa, precisando di aver appreso che nel 2022 la ragazza avrebbe seguito ulteriore corso di specializzazione per conseguire il titolo di insegnante di sostegno, con elevate possibilità di accedere all'insegnamento.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, la revoca o riduzione del contributo al mantenimento della resistente stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e il raggiungimento della indipendenza economica, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ovvero, in subordine, la fissazione di un limite temporale all'assegnazione fino al 30 settembre 2023, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia;
la revoca del contributo al mantenimento della figlia a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero, in subordine, la riduzione Pt_2 dello stesso ad Euro 400,00 a decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero la fissazione di un limite temporale fino alla data del 30 settembre 2023;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (conclusioni definitivamente formulate nei termini riportati in epigrafe).
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, e chiedendo il rigetto delle domande formulate della controparte formulano diverse domande accessorie. In particolare, la resistente ha esposto:
-di avere iniziato a prestare attività lavorativa come supplente solo dopo la separazione, non avendo nel corso della lunga vita matrimoniale mai svolto attività lavorativa dipendente, per scelta condivisa con il marito, dovendosi dedicare all'accudimento della figlia e della casa, anche in considerazione degli impegni lavorativi del marito, agente di commercio;
-che a seguito del tardivo inserimento nelle graduatorie scolastiche, avvenuto a 52 anni a seguito della separazione, la resistente avrebbe perso la possibilità di divenire docente di ruolo, dovendosi accontentare di supplenze precarie, anche in istituti scolastici distanti dal luogo di abitazione, con conseguenti costi di trasporto, con conseguente grave compromissione delle aspettative pensionistiche;
- che nel corso del matrimonio e della separazione il mentre lavorava come agente di PT commercio per Vorwerk Folletto, avrebbe sempre effettuato vendite “parallela” in proprio, in nero, dei e di pezzi di ricambio usati che ritirava e non riconsegnava alla fabbrica, Pt_3 come attestato dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento di separazione;
- che nel corso del procedimento separazione il ha perso il proprio padre, con PT conseguente acquisizione dell'eredità, con possibilità di avere disponibilità della somma di
€ 260.000, frutto degli accantonamenti effettuati durante i 25 anni di matrimonio, importo prelevato dal dal conto corrente cointestato con la asseritamente per PT CP_1 restituzione di somme dovute al padre, per non meglio precisati e non provati prestiti, ottenendo alla morte dell'ascendente oltre alla restituzione di tale somma ulteriori disponibilità finanziare, con possibilità di disporre di risparmi complessivi per circa € 400.000 di cui € 260.000 sottratti alla comunione dal conto corrente cointestato che si sommano alle somme ereditate;
4
-che a seguito del decesso del padre il a ereditato una villetta a due piani, uno destinato CP_2
a casa familiare, assegnato alla stessa resistente, e l'altro nella piena disponibilità del ricorrente intenzionato a vendere l'intero immobile;
-che in tale immobile il ricorrente avrebbe