Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8648/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25.10.2022 da:
COS.MEC S.R.L., P. IVA 11116320158 con l'avv. Wanni Luca Torresani opponente nei confronti di
TEAMSYSTEM S.P.A., P. IVA 01035310414 con l'avv. Marco Marcello convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la Cos.mec S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2919/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 7/12.9.2022 in favore della Teamsystem S.p.A. per il pagamento della somma di euro 12.257,54, oltre interessi, quale corrispettivo per prestazioni di servizi informatici eseguite in favore della conventa opposta.
A sostegno dell'opposizione la Cos.mec S.r.l. eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, la carenza probatoria della pretesa creditoria della controparte, l'inadempimento contrattuale della Teamsystem S.p.A. e l'intervenuto pagamento della fattura n. 400 del 28.1.2015 di euro 5.095,18. La Cos.mec S.r.l. chiedeva, pertanto, in via preliminare che fosse accertata e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
che, se richiesta, non fosse concessa la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo;
nel merito che fosse dichiarato risolto il contratto di fornitura del nuovo sistema informatico e di licenza d'uso e/o legittimo il recesso dallo stesso, che fosse dichiarata infondata la pretesa creditoria azionata da controparte e il decreto ingiuntivo revocato;
in via gradata che fosse ridotta secondo equità la pretesa creditoria avversaria.
Si costituiva la Teamsystem S.p.A. con comparsa 22.2.2023 chiedendo, previa concessione
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